Condominio

Azione generale di arricchimento in condominio: se non si contesta la delibera, cessa il presupposto

L'assenza di contestazione mantiene intatta l'efficacia obbligatoria tra le parti del deliberato

di Ivana Consolo

In un contesto inevitabilmente plurisoggettivo quale un condominio, ove gli interessi economici di più soggetti hanno un ruolo del tutto centrale, l'idea di potersi avvalere di strumenti processuali molto validi, quali la cosiddetta azione di arricchimento senza causa, può non essere peregrina. Tuttavia, occorre fare molta attenzione; difatti, è sempre necessario tenere ben presenti i presupposti tassativamente indicati dal legislatore, pena l'impossibilità di ricorrervi positivamente. La protagonista della vicenda giudiziaria che andremo ad esaminare, ne sa qualcosa; difatti il Tribunale di Roma, con sentenza numero 2013 dell'8 febbraio 2022, ha contribuito a rendere ben chiara la portata dell'articolo 2041 del Codice civile.

La vicenda
Sullo sfondo della vicenda per cui è causa, abbiamo un insediamento turistico residenziale costituito da 3 complessi. La multiproprietà di uno dei 3 nuclei abitativi, si rivolgeva al Tribunale di Roma per citare in giudizio la comunione degli altri 2, con l’obiettivo di far valere un errore nella redazione delle tabelle millesimali, che a sua volta aveva provocato un'erronea ripartizione delle spese di gestione in danno del comparto e dei singoli turnisti della multiproprietà. Nel 2009, difatti, vi era stata una riformulazione delle tabelle millesimali, ma il professionista che vi procedette, a dire della multiproprietà, era incorso in errore.

L'assemblea dei condòmini, tuttavia, aveva approvato i bilanci preventivi e consuntivi redatti sulla scorta delle tabelle contestate, senza che nessuna impugnativa della delibera venisse posta in essere da alcuno. Parte convenuta, faceva quindi leva su tale argomento per ritenere del tutto infondata, in fatto ed in diritto, l'azione di parte attrice. Ciò che merita attenzione, è l'azione avviata dalla multiproprietà. Difatti, viene avviato un giudizio per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'articolo 2041 del Codice civile. La multiproprietà si riteneva dunque parte impoverita dall'altrui ingiustificato arricchimento, e si avvaleva dell'azione generale di arricchimento prevista dal nostro Codice.

Le previsioni del Codice
Per comprendere appieno il ragionamento dei giudici capitolini, occorre anzitutto capire cosa prevede l'articolo 2041 del Codice civile. La norma è rubricata «azione generale di arricchimento», e prevede quanto segue: «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale». Si tratta del principio generale secondo cui, chi si è arricchito senza giusta causa in danno di altri, è tenuto ad indennizzare chi ha subito la correlata diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’arricchimento conseguito. Requisito indispensabile per la proposizione dell’azione è l’assenza di giusta causa, ossia la mancanza di un titolo in virtù del quale la prestazione sarebbe dovuta al soggetto che si è arricchito. L’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, ai sensi dell’articolo 2042 del Codice civile, poiché non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Il ragionamento del Tribunale
Dopo aver compreso la portata della norma, possiamo passare all'esame della decisione adottata dal Tribunale di Roma. Come si diceva, l'assenza di una valida ragione giuridica alla base dell'altrui arricchimento, è il presupposto essenziale dell'azione; occorre dunque di volta in volta verificare se la causa giustificatrice sia o meno presente. Nel caso di specie, si può anzitutto comprendere il motivo per cui l'attrice decide di avvalersi di tale azione pur avendo la possibilità di agire diversamente; se avesse semplicemente agito per contestare l'erroneità delle tabelle millesimali, avrebbe ottenuto un risultato valevole solo per il momento successivo alla sentenza favorevole, non certamente per il pregresso. Da qui la decisione di agire ai sensi del 2041.

Ma qual è il problema che i giudici immediatamente ravvisano?Il problema sta tutto nella circostanza che il presupposto essenziale dell'azione generale di arricchimento appare del tutto carente; in buona sostanza, la causa dell'ingiustificato arricchimento altrui, è pacificamente presente. Quale sarebbe la causa giustificatrice?Ebbene, alla base della ripartizione delle spese effettuata su tabelle errate, vi è una delibera assembleare di approvazione bilanci non contestata. L'assenza di contestazione, ha conservato l'efficacia obbligatoria tra le parti della delibera, quindi dell'unico fatto capace di provocare l'impoverimento di una parte e l'arricchimento dell'altra. Difettando il presupposto dell'azione, le ragioni della multiproprietà non appaiono meritevoli di accoglimento alcuno.

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