Condominio

Niente rimborso spese se non si prova l’urgenza dei lavori effettuati

Il caso riguardava un supercondominio di edilizia popolare

di Annarita D’Ambrosio

Lavori in un supercondominio Aler al centro di una interessante pronuncia della Cassazione, la numero 5995/2022 depositata il 23 febbraio. A rivolgersi alla Suprema corte un condominio che ad Aler, l’azienda per l’edilizia pubblica residenziale lombarda, chiedeva il rimborso di spese effettuate per oltre 6mila euro, pari alla metà di quelle sostenute per i lavori di manutenzione dell'area di ingresso e di impianti comuni di uno degli stabili del complesso.

L’urgenza dei lavori
Il condominio impugnava la decisione della Corte territoriale che aveva revocato il decreto ingiuntivo rilevando che i beni oggetto dei lavori dovevano ritenersi compresi nel supercondominio in essere tra le parti, e che, non essendo stati i lavori deliberati dalla relativa assemblea, il condominio opposto avrebbe dovuto provare, ai fini del diritto di credito azionato, l'urgenza degli stessi, ai sensi dell'articolo 1134 Codice civile.

Conclusioni
La Cassazione concorda con il ragionamento fatto dai giudici di secondo grado: il diritto al rimborso di parte della spesa - viene ribadito - può sorgere in favore del condominio solo in caso di comprovata urgenza dei lavori effettuati mentre in difetto di tale presupposto, non sorge alcun debito a carico degli altri condomìni. Assorbita anche la domanda di ingiustificato arricchimento di Aler avanzata dal condominio ricorrente. Se i lavori non sono da ritenersi urgenti, nessun ingiustificato arricchimento può essere desunto dall’averli effettuati.

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