Condominio

Caduta in condominio: necessario un bilanciamento tra doveri di precauzione cautela

Grava sull’attore la prova del nesso causale fra cosa in custodia ed evento lesivo, il convenuto deve dimostrare invece l’esistenza di un fattore estraneo

di Fabrizio Plagenza

Non sempre l'evento è causalmente riconducibile alla condotta ascritta. È il caso affrontato dal Tribunale di Cassino, che si è occupato della caduta in condominio da parte di una condomina.

I fatti
Nel caso specifico, una condomina conveniva in giudizio il condominio esponendo che, nel percorrere la scala esterna del condominio dove risiede, cadeva a terra, «a causa della superficie bagnata sul pavimento dovuta alla pioggia e alla presenza di detriti». Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti addebitando la responsabilità al condominio, in forza del nesso causale ricondotto al dovere di custodia.

La sentenza 121 depositata dal Tribunale di Cassino il 26 gennaio 2021 ricorda che, in punto di diritto, l'azione proposta, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex articolo 2051 Codice civile. Orbene, la responsabilità contemplata dall'articolo (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un «potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche» (tra le tante Cassazione 24529/2009).

Il nesso causale
Occorre cioè la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè «la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa». (Cassazione 13881/2010; Cassazione 21788/2015; Cassazione 11815/2016). Come recentemente ribadito anche dal Tribunale di Roma, con la sentenza 18715 pubblicata il 30 novembre 2021, il danno cagionato alle cose in custodia non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causale fra cosa in custodia e danno - ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito (Cassazione 2075/2002).

Va provata la pericolosità dei luoghi
Dunque, in tema di responsabilità ex articolo 2051 Codice civile, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno «e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato» (Cassazione 11526/2017).

A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Fatta questa doverosa premessa, il Tribunale di Cassino precisa che quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende «un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela».

Conclusioni
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale riteneva, pertanto, che l'attrice non avesse fornito la prova dell'insidia e del nesso di correlazione rispetto all'evento dannoso. Le domanda proposta da parte attrice veniva pertanto rigettata.Ecco, quindi che, ancora una volta, assume rilevanza essenziale, il riparto dell'onere probatorio. Grava così in capo all’attore l’onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione 11016/11).

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