Condominio

Supermercato, condominio e condòmini: convivenza difficile

Da rimuovere la struttura metallica dell’esercizio commerciale che aveva agevolato un tentativo furto nell’immobile di un condomino dell’edificio attiguo

di Rosario Dolce

Non sempre la connivenza tra un supermercato e un condominio è pacifica. Arriva sotto gli scranni dei giudici di legittimità un caso emblematico che ha visto contrapporre l'esigenza dell'imprenditore con quella generale del condominio e specifica del condòmino proprietario dell'immobile sovrastante (definita con ordinanza 42125 del 31 dicembre 2021). Al di là della definizione della controversia – da parte del provvedimento in commento – risulta interessante studiare il caso da cui essa prende spunto, per quanto frequente e ripetuto nella pratica quotidiana, sì da valorizzare anche la strategia processuale posta in essere da parte dei condòmini per il buon esito del giudizio.

I fatti
Succedeva che un condominio conveniva in giudizio la società che gestiva al piano terra un supermercato lamentando che la stessa avesse realizzato illegittimamente delle opere metalliche nell’immediatezza dei propri locali. In particolare, ciò di cui ci si lamentava era stata la realizzazione di un manufatto consistente in una copertura in pannelli prefabbricati, saldamente ancorati al terreno, che poggiava al muro perimetrale dell’edificio condominiale. Il condominio contestava anche intollerabili immissioni di fumo, odori e rumori e chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla rimozione delle opere e alla relativa cessazione, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.

L'elemento a sorpresa di tale controversia – e che, possibilmente, ha invertito, in parte, l'esito della controversia (visto il tenore delle domande) – è stato però l'intervento del condòmino (siccome proprietario dell'immobile confinante) il quale allegava di essere stato vittima di un tentativo di furto nel suo appartamento e che tale tentativo era stato agevolato dall’esistenza della struttura metallica sopra indicata. Non solo. Quest'ultimo, nel corso del procedimento di merito, introduceva un procedimento cautelare (a norma dell'articolo 700 Codice procedura civile) con cui domandava l’immediata rimozione della struttura metallica e il ripristino dello stato dei luoghi.

La decisione
A fronte dell'accoglimento della domanda cautelare – visto il susseguirsi di due fasi processuali - il proprietario del supermercato, infine, provvedeva alla rimozione della struttura metallica, dietro ordine del giudice del cautelare.La condotta posta in essere dall'imprenditore ha poi condizionato l'esito del giudizio ordinario; per cui in primo e in secondo grado è stata, rispettivamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in seguito, la relativa condanna al risarcimento del danno arrecato al condominio /condòmino (non è dato comprendere per quale entità e ragione rispetto alla questione delle “immissioni”).

L'iter processuale così articolato ha permesso il buon esito delle domande formulate da parte della compagine condominiale. In quanto tale, non può revocarsi il dubbio che, visto il tenore dei diritti di cui si dibatteva, non tutti sarebbero stati apprezzabili senza lo specifico intervento da parte del vicino di immobile del supermercato (alias, il condòmino). Il caso, dunque, come riportato all'inizio, ben si presta ad essere valutato come esempio di collaborazione “processuale” tra condominio e condòmino a fronte dell'eterogenea materia del contendere.

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