Condominio

Il condominio non è responsabile dei furti d’auto nel parcheggio

Nessuna risoluzione del contratto per fatti concludenti e convocazione dell’assemblea per deliberare eventuali sistemi di sicurezza

di Rosario Dolce

La Corte di appello di Roma con sentenza 8274 del 14 dicembre 2021 definisce il caso del furto perpetrato da terzi di autovetture all'interno del parcheggio condominiale, al fine di rispondere alla domanda di chi fosse la responsabilità patrimoniale.

I fatti
Tizio e Caio sono partecipanti al condominio di via Mevio, composto di cinque edifici e protetto da un muro di cinta, con un solo varco di accesso, in prossimità della guardiola del portiere, dotato di un cancello con chiusura elettromagnetica; anche l'accesso alle singole palazzine è protetto da un cancello. I due condòmini subiscono tre furti dei rispettivi motoveicoli ed un tentativo di furto dell'auto che erano stati parcheggiati nell'area dei posti-macchina di proprietà condominiale.

Convengono, quindi, in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad attuare una effettiva sorveglianza al fine di garantire la sicurezza all'interno del complesso immobiliare. Questi, in particolare, affermano che il contratto di parcheggio è da ritenersi concluso per fatti concludenti in relazione al consentito uso dei posti auto condominiali, con conseguente presunzione di responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 1766 Codice civile.

La sentenza
Il giudice del gravame, tuttavia, respinge la domanda risarcitoria spiegata dai condòmini contro il condominio, confermando la sentenza di primo grado.A tal riguardo viene argomentato che l'effettiva utilizzazione dell'area di parcheggio da parte dei singoli condòmini non implica alcuna conclusione di contratto per fatti concludenti essendo piuttosto configurabile come esercizio del diritto di uso dei beni comuni ai sensi dell'articolo 1102 Codice civile.

La messa in opera di nuovi dispositivi di sicurezza, inoltre, deve essere di regola deliberata dall'assemblea condominiale; in tal senso è onere di ciascun condòmino sollecitare la convocazione dell'assemblea per l'adozione delle prospettate idonee misure di salvaguardia, se del caso impugnando l'eventuale delibera negativa oppure esperendo il rimedio suppletivo ex articolo 1105, comma 4, Codice civile per fronteggiare l'inerzia degli organi preposti alla gestione del condominio (amministratore ed assemblea).

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