Condominio

Bonus edilizi, la certificazione non attesta la realizzazione dei lavori

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

L’asseverazione prevista per gli interventi diversi dal 110% non deve attestare l’effettiva realizzazione del lavoro, ma solo la congruità delle spese affrontate dai contribuenti.

Con le risposte dell’agenzia delle Entrate pubblicate ieri arriva anche una conferma indiretta della percorribilità dello schema che consente di anticipare, anche con lo sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori: un modo di procedere che molti stanno utilizzando per congelare la percentuale più vantaggiosa del 90% per il bonus facciate.

Il quesito riguardava le asseverazioni del decreto antifrode: si chiedeva all’agenzia delle Entrate se, con queste asseverazioni, vadano attestati i requisiti tecnici dell’intervento e anche la sua effettiva realizzazione, come previsto per il superbonus, o soltanto la congruità delle spese. Secondo le Entrate, l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede espressamente che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», ma non altro. È solo a questo elemento che deve riferirsi, allora, la nuova attestazione richiesta.

«Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal superbonus», prosegue la risposta. Quindi, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto all’ecobonus «è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente». In quel caso, cioè, bisognerà attestare le caratteristiche tecniche dell’intervento.

In assenza di verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori, allora, resta salva la possibilità di usare lo sconto in fattura da parte dell’impresa, per le operazioni, per esempio, di bonus facciate, pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo. In questo modo, grazie al principio di cassa, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

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