Condominio

La soccombenza virtuale nei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali

Anche se è cessata la materia del contendere, spetta sempre al giudice di merito pronunciarsi sulle spese di lite

di Rosario Dolce

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, Codice civile dettato in tema di società di capitali. Al giudice di merito spetta il compito di pronunciarsi sulle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale come precisa la Cassazione, nell’ordinanza 31643 del 4 novembre 2021.

Le motivazioni della decisione
La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 Codice civile, in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua della norma in disamina, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.

Nel caso in cui, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.Si tratta, in ogni caso, di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che, in quanto tale, è sindacabile in Cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici.

Conclusioni
Ergo, non si può censurare avanti alla corte di Cassazione l'intervenuta declaratoria in tema di cessazione della materia del contendere (cioè, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere), e, in particolare, il fondamento della decisione presa dal giudice di merito sulle spese processuali, laddove regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.Trattasi di una valutazione (sul merito) riservata al giudice che l'ha disposta, la quale, peraltro, in dati contesti, secondo l'andazzo del processo, potrebbe parimenti ritenersi coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329, comma 2, Codice procedura civile [come avvenuto nel caso definito dalla ordinanza in commento].

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©