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Bonus facciate, cosa deve indicare il general contractor nella fattura

Il condominio ha appaltato i lavori di tinteggiatura facciate (bonus facciate 90% e cessione del credito) a un general contractor. Il contratto riporta solo l'importo complessivo, sul quale il general contractor ha calcolato la somma del 10% a carico del condominio Si chiede se quanto sopra è corretto o se andavano invece esplicitate le singole voci di costo (subappalti, professionisti, occupazione suolo, oneri del general contractor e oneri finanziari) In particolare si chiede se gli oneri del general contractor e gli oneri finanziari rientrino del bonus facciate 90 per cento.

di Rosario Dolce

La domanda

Il condominio ha appaltato i lavori di tinteggiatura facciate (bonus facciate 90% e cessione del credito) a un general contractor. Il contratto riporta solo l'importo complessivo, sul quale il general contractor ha calcolato la somma del 10% a carico del condominio Si chiede se quanto sopra è corretto o se andavano invece esplicitate le singole voci di costo (subappalti, professionisti, occupazione suolo, oneri del general contractor e oneri finanziari) In particolare si chiede se gli oneri del general contractor e gli oneri finanziari rientrino del bonus facciate 90 per cento.

A cura di Smart24 Condominio

L’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.

Nel caso di specie, il lettore rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera come “contraente generale”, che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso.

In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all'agevolazione, svolti da professionisti incaricati dal condominio di cui trattasi saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura al committente, in virtù di un mandato (con o senza rappresentanza, a seconda dei casi), almeno per la parte coperta dall'incentivo fiscale.

Ora, con riguardo poi al quesito posto, in ordine alla possibilità di accedere al bonus facciata in relazione ai costi che il “contraente generale”, al quale si è rivolto il condominio del lettore, anticipa per suo conto e che gli saranno successivamente addebitati, possiamo richiamare quanto l'agenzia delle entrate ha già riferito in tema di superbonus, mutuandone l'interpretazione.Per completezza si rileva che la citata circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.

Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.

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