Condominio

Rischia la sospensione il cantiere insicuro che sta realizzando lavori di superbonus o bonus facciata

Il condominio vede in tal caso lievitare i costi dei lavori e nelle more potrebbe anche arrivare a perdere il beneficio steso

di Giulio Benedetti

La realizzazione dei cantieri nei condomìni per gli interventi previsti dal super bonus o per le facciate deve essere conforme alle norme del Dlgs 81/2008 inerenti alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. L'articolo 13 del Dl 146/2021 introduce una normativa assai stringente che sostituisce il testo vigente con il nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori. La norma intende evitare che i cantieri realizzati in difformità alla sicurezza dei lavoratori possano continuare ad essere esercitati, con l'aumento del rischio di incidenti.

Parola d’ordine la prevenzione
È privilegiato l'intervento preventivo degli organi di vigilanza, piuttosto che quello sanzionatorio. Quindi i cantieri difformi alle norme di sicurezza possono essere sottoposti ad un provvedimento di sospensione se l'Ispettorato nazionale del lavoro, direttamente o entro sette giorni dal ricevimento dei verbali redatti dalle altre amministrazioni, accerti che nel cantiere:
-sono impiegati almeno il 10 per cento dei lavoratori senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro;
- sono accertate, a prescindere dai settori di intervento, gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate nell'allegato I del Dlgs 81/2008.

Durante il periodo di sospensione è fatto divieto per l'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e il provvedimento è comunicato all'Anac e al ministero delle infrastrutture.Il provvedimento di sospensione non può essere adottato se il lavoratore è l'unico impiegato nell'impresa e gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, sempreché non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

L’impugnazione del provvedimento e la decadenza
Avverso il provvedimento di sospensione per irregolarità di assunzione dei lavoratori è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia entro trenta giorni. Il provvedimento di sospensione decade con il decreto di archiviazione a seguito della conclusione del procedimento previsto dal Dlgs 758/1994 per le contravvenzioni. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi per le violazioni sulla sicurezza del lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per le altre violazioni.

Costi maggiorati per il condominio
Ne consegue che, qualora l'Ispettorato del lavoro adotti il provvedimento di sospensione del cantiere per la realizzazione dei lavori previsti per il super bonus o per le facciate, le conseguenze per il condominio sono assai gravi. La durata della sospensione, non di breve termine, incide direttamente dei costi del cantiere, per l'immobilizzazione dei ponteggi o dei materiali, impedisce il pagamento delle opere mediante l'emissione dei Sal. Inoltre, se le violazioni sulla normativa di sicurezza non vengono rimosse dall'appaltatore il provvedimento di sospensione del cantiere ha una durata di tale entità da impedire la realizzazione dell'opera ed il conseguimento dei benefici fiscali. Tale situazione poi rappresenta il terreno privilegiato di controversie giudiziarie in materia di inadempimento contrattuale e della relativa responsabilità: l'insicurezza sul lavoro costa caro al condominio appaltante.

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