Condominio

La cessione del credito salva il condominio committente dalla solidarietà contributiva

In sostanza i dipendenti della ditta appaltatrice non pagati non potranno rivalersi sul condominio

di Rosario Dolce

La cessione del credito da parte dell'appaltatore in favore di un istituto di credito salva il condominio committente dalla solidarietà retributiva, contributiva e assicurativa. Lo precisa il Tribunale di Roma nella sentenza 8648/2021 pubblicata il 21 ottobre 2021.

Il fatto
I lavoratori di una impresa appaltatrice a cui erano stati commissionati dei lavori di manutenzione straordinaria da parte di un condominio capitolino hanno agito in via monitoria contro il predetto committente, lamentando il mancato pagamento delle rispettive spettanze lavorative, durante il frangente temporale in considerazione.A tal riguardo, hanno legittimato l'esperimento dell'azione creditoria in forza della previsione contenuta nell'articolo 1676 Codice civile, a mente del quale: «coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».

Il giudice capitolino, tuttavia, ha respinto l'azione formulata da parte degli operai della ditta appaltatrice rimasti senza pagamento, in ragione del fatto che risultava provato in giudizio, con data certa, l'intervenuta cessione del credito vantato dal relativo datore di lavoro nei confronti del condominio in favore di un istituto di credito (già prima della notifica dei decreti ingiuntivi).

La pronuncia
A tal riguardo, è stato richiamato un precedente giurisprudenziale, con cui si è affermato che: «Se l’appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell’articolo 1265 Codice civile, e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell’appaltatore propongono la domanda ex articolo 1676 Codice civile, il «debito del committente verso l’appaltatore» più non esiste, onde manca l’oggetto dell’azione diretta attribuita ai dipendenti dell’appaltatore» (Cassazione 11074/2003).

Conclusione
Si realizza qui un caso previsto dalla legge di effetto del contratto rispetto ai terzi (articolo 1372, secondo comma, Codice civile).La disciplina degli effetti della cessione del credito rispetto ai terzi creditori, inoltre, non muta per il fatto che il credito ceduto, nel momento della cessione, non sia ancora esigibile perché non è ancora scaduto il termine previsto per il suo pagamento.Trattasi pur sempre di una cessione di credito che diventa opponibile ai creditori del cedente all’atto in cui essa abbia effetto nei confronti del debitore ceduto a norma dell’articolo 1264 Codice civile.

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