Condominio

Risarcimento del danno: occhio alla corretta ripartizione in caso di corresponsabilità

Dovrà sempre accollarsi la cifra maggiore chi ha inciso di più nella produzione del danno

di Annarita D’Ambrosio

Come si ripartisce il risarcimento del danno prodotto da due soggetti nei confronti di un terzo? Risponde a questa domanda la sentenza della Cassazione 28866/2021 depositata il 19 ottobre.

I fatti
La vicenda nasce dai danni da infiltrazioni prodotti nei box auto siti al piano interrato di un condominio. I proprietari citano sia il loro condominio che quello attiguo ritenendoli responsabili entrambi per motivi diversi: il proprio stabile ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile per non aver curato la custodia e manutenzione del cortile, l'edificio confinante ai sensi dell'articolo 2043 per aver prodotto il danno proveniente dalla sua rete fognaria. Per i due condomìni condanna in primo grado con diversa ripartizione del risarcimento: il 70% a carico del condominio confinante, 30% per quello in cui si trovano i box danneggiati.

Il ricorso alla Suprema corte
Alla Cassazione si rivolge per due motivi il condominio attiguo contestando la suddivisione: in primis si faceva notare che anche la Ctu aveva precisato che sarebbe bastato il solo intervento di impermeabilizzazione del muro del condominio all'interno del quale si trovavano i box per far cessare i danni, di conseguenza non c'era motivo di ritenere maggiore la responsabilità del condominio confinante. Censure inammissibili secondo la Corte che ha analizzato attentamente anche la Ctu: i danni erano causati dall'impianto di smaltimento acque che era in uso ad entrambi gli stabili ma maggiormente del condominio attiguo.

La ripartizione corretta del danno
Non solo, la Corte introduce anche un altro importante concetto: in presenza di una corresponsabilità di due soggetti nel produrre il danno, la ripartizione del risarcimento non va eseguita in bene al criterio della maggiore e minore utilità che l'eliminazione della causa del danno può produrre ma in funzione della maggiore e minore incidenza sulla produzione del danno stesso. È da questo punto di vista che si deve procedere alla liquidazione della somma ai danneggiati – scrivono i giudici - guardando alla diversa incidenza nella sua produzione, non a ciò che è più utile fare per rimuovere il danno. Quest'ultimo risultato – concludono i giudici di legittimità - si ottiene naturalmente, quale conseguenza della diversa condotta che terranno in futuro i responsabili.

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