Condominio

Il potere di spesa dell’amministratore oltre la provvista

Qualora si tratti di somme non inerenti al condominio si intendono nulle, come quelle del telefono privato dell’amministratore

di Rosario Dolce

Qual è il margine del potere di spesa dell'amministratore condominiale per le spese fuori provvista o urgenti? Risponde al quesito la Cassazione con sentenza 27719 del 12 ottobre 2021.

Ratifica
L’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, «anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione» (Cassazione 18192 /2009; Cassazione 2864/2008).

Senza urgenza
A differenza di quanto previsto dall’articolo 1134 Codice civile -che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza- l’articolo 1135 Codice civile, infatti, non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune.

La polizza assicurativa
Per quanto concerne, ad esempio, la spesa per l’assicurazione dello stabile, va richiamato il principio per cui «In tema di condominio, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento sia stato espressamente posto come tale all’ordine del giorno dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita» (Cassazione 15872/2010).

L'approvazione indiretta
La ratifica dell’operato dell’amministratore, dunque, può emergere anche dal semplice fatto che l’assemblea condominiale abbia approvato il consuntivo che esponeva la spesa, senza che sia necessaria né una specifica deliberazione sul punto, né la preventiva esposizione della questione all’ordine del giorno.

L'inerenza
L’unico limite alla capacità di spesa dell'amministratore si apprezza nel requisito della inerenza alla gestione condominiale.Ciò significa che se la delibera dell’assemblea dei condòmini ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale la stessa va considerata nulla, e non già semplicemente annullabile, senza che possa aver rilievo in senso contrario il fatto che «la spesa sia modesta in rapporto all’elevato numero di condomini e all’entità complessiva del rendiconto» (Cassazione 18192/2009; nella specie, si trattava di spese relative al telefono privato dell’amministratore ed all’acquisto di una licenza di software compiuta in proprio dall’amministratore).

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