Condominio

Il giudice deve valutare in concreto come rimuovere le barriere architettoniche

L’installazione dell’ascensore, come nel caso in esame, potrebbe infatti non essere soluzione tecnica sufficiente ad abbatterle

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di Edoardo Valentino

La vicenda in commento attiene alla questione della rimozione delle barriere architettoniche in condominio. Nel caso in oggetto, una serie di condomini impugnava una delibera assembleare lamentando come il palazzo in oggetto presentasse numerosi ostacoli e passaggi qualificabili come barriere architettoniche per soggetti, condòmini e non, portatori di handicap. Con la domanda giudiziale, poi, i condòmini attori chiedevano accertarsi e dichiararsi che le uniche soluzioni tecniche idonee al superamento delle predette barriere fossero la realizzazione di una pedana in corrispondenza dell'ingresso principale, la modifica del portone di ingresso del palazzo, la realizzazione di un sottoscala rettilineo per le rampe di scale poste nell'androne e la realizzazione di un servoscala per ogni ulteriore rampa di scale presente nello stabile.

Le modalità indicate nella delibera e le diverse maggioranze
Solo mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzabile solamente con gli accorgimenti architettonici sopra descritti, sarebbe stato possibile secondo gli attori derogare alle maggioranze assembleare previste dalla legge (ai sensi della legge 13 del 1989).La delibera assembleare che aveva invece deliberato l'istallazione di un ascensore esterno con le maggioranze “semplificate” per la rimozione delle barriere architettoniche, era invece da considerarsi nulla.Tale operazione, sostenevano gli attori, avrebbe invece dovuto essere realizzata con le maggioranze “rafforzate” per le innovazioni e previste dall'articolo 1120 del Codice civile.

La differenza tra i due regimi di approvazione è sostanziale: laddove per interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono valide delibere approvate con «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio» (articoli 1120 comma II e 1136 comma II del Codice civile), per innovazioni ordinarie, invece, ai fini dell'approvazione è necessario «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio» (articoli 1120 comma I e 1136 comma V del Codice xivile).

Le pronunce di merito ed il ricorso in Cassazione
A seguito di costituzione in giudizio del condominio, il giudice disponeva la chiamata in causa degli altri proprietari, che si erano resi disponibili di realizzare gli interventi relativi all'ascensore a spese proprie.Il Tribunale prima, e la Corte d'appello in seguito, rigettavano entrambi la domanda degli attori.Sostanzialmente per i giudici di merito la domanda attorea era infondata, dato che il fatto che i condòmini che avevano votato a favore dell'istallazione dell'ascensore avevano poi esentato il condominio dalle spese, assumendosene l'onere personalmente.

La vicenda, a seguito di ricorso, approdava in Cassazione.In riforma di quanto deciso dai giudici di merito, la sentenza della seconda sezione civile, numero 23666 del 31 agosto 2021 accoglieva il ricorso e, cassata la sentenza di appello, rinviava il giudizio alla Corte d'appello per una nuova valutazione sul merito.La sentenza in oggetto, sostanzialmente, e videnzia l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello nella misura in cui si è limitata a valutare l'assenza di impatto economico dell'istallazione dell'ascensore sui condòmini attori, considerando la stessa come un uso consentito della cosa comune (in questo caso la facciata).

Le motivazioni della sentenza
A parere della Cassazione, tuttavia, i giudici di merito avrebbero avuto l'onere di valutare nel concreto se l'istallazione dell'ascensore fosse stata una misura effettivamente in grado di rimuovere le barriere architettoniche dal palazzo.Sin dal primo atto i condòmini attori avevano evidenziato la presenza di diversi ostacoli e suggerito dei rimedi architettonici per rimuoverli.Tale domanda era rimasta lettera morta e, conseguentemente, la sentenza doveva essere annullata per assenza di corrispondenza tra il “chiesto” e il “pronunciato”, ossia una carenza di risposta del giudice, che avrebbe principalmente dovuto pronunciarsi sulle soluzioni tecniche nel concreto atte alla rimozione delle barriere architettoniche nel condominio oggetto di causa.

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