Condominio

L’amministratore professionalizzato nella mediazione con il Ddl Giustizia

Ad un ampliamento della sua potestà rappresentativa deve però seguire l’autonomia di valutare se e come partecipare o avviare il procedimento

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di Rosario Dolce

Sono stati appena resi noti gli emendamenti in tema condominiale riportati nel disegno di legge delega di riforma della giustizia civile (As 1662), approvati dalla Commissione giustizia del Senato. Gli istituti toccati dalla riforma sul tema condominiale sono la mediazione, da una parte, e la impugnazione delle delibere assembleare, dall'altra parte.

Il primo emendamento
La disposizione “restituisce” un amministratore provvisto di superpoteri rappresentativi, nella misura in cui dispone che: «l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata».

La delibera autorizzativa
Ora, rispetto alla mediazione va precisato che in seno al codice del condominio sussiste una norma ad hoc, che è quella poi contenuta nell'articolo 71 quater della disposizione di attuazione al Codice civile.La giurisprudenza ha interpretato il provvedimento in modo rigido, affermando che: l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione.

Ne consegue che la condizione di procedibilità delle «controversie in materia di condominio» non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, Codice civile, non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'articolo 8 del Dlgs 28 del 2010 (vedasi, Cassazione, sezione 6^-2, civile, ordinanza 8 giugno 2020 numero 10846, in cui l'amministratore aveva partecipato alla mediazione privo della delibera assembleare di autorizzazione a nulla rilevando, ai fini dell'improcedibilità, la circostanza che la controversia oggetto del giudizio rientrasse nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore stesso.)

Considerazioni conclusive
In altri termini, secondo il regime preesistente, l'amministratore sarebbe sì legittimato a prendere parte al procedimento di mediazione, ma la sua stessa partecipazione sconfinerebbe da quella rappresentatività di cui all'articolo 1131 Codice civile.Ergo, l'accrescimento dei poteri in capo l'amministratore, ampliandone la potestà rappresentativa sembra andare oltre alla ratio che si cela dietro all'istituto della mediazione stessa (rappresentanza sostanziale) e al “costrutto” ideato dal legislatore della riforma del 2013, per come interpretato dalla giurisprudenza.L'emendamento in commento, dunque, pare ben in grado di accrescere le responsabilità decisionali del mandatario dei condòmini, rimettendo a costui – e non all'assemblea, organo di garanzia collegiale –già il compito di valutare se e come partecipare o avviar il procedimento di cui trattasi. Oneri e onori.

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