Condominio

Le delibere sul superbonus e la verifica delle polizze per le responsabilità professionali

L’amministratore è tenuto a valutare con la massima attenzione più di un aspetto

di Eugenio Antonio Correale

I contratti di assicurazione sono decisamente complessi e richiedono attenzione al momento della loro stipula. Si solito chi si assicura guarda molto all'entità del premio, ma sarebbe bene curare ancor di più le clausole che stabiliscono chi sia assicurato e quali rischi siano coperti. La raccomandazione riguarda anche gli amministratori di condominio che in questi mesi si occupano degli interventi di riqualificazione favoriti dai superbonus e quindi si occupano di opere straordinarie particolarmente impegnative. Alquanto paradossalmente, la prima cautela concerne la verifica di chi sia assicurato.

I tipi di assicurazione
Occorre considerare che molti amministratori gestiscono i condomìni sia come professionisti individuali, sia attraverso delle società. Non sempre la questione viene considerata benché sia ovvio che la polizza individuale non copre le responsabilità delle società e viceversa. La soluzione è semplice, tanto che da anni soprattutto gli ingegneri e gli architetti utilizzano polizze che danno atto della duplice forma di esercizio dell'attività professionale e le comprendono entrambe, aggiungendo anche il rischio per la carica di amministratore della società commerciale.

Altro problema può derivare dalle polizze cumulative: ad esempio, da molti anni Anaci provvede alla stipula di polizza della quale sono beneficiari i suoi associati, con beneficio per gli stessi associati e, indirettamente, anche per i condomìni; ovviamente ogni associato deve verificare di trovarsi nelle condizioni di non patire “scoperture” e chiedere se del caso ogni opportuna estensione della garanzia anche nei confronti degli altri soggetti che possano essere coinvolti da pretese risarcitorie. Occorre esaminare attentamente le delibere di nomina, che risultano talvolta imprecise o, peggio, ambigue. Si pensi alla delibera che nomina una certa società nella persona di...............e ad altre ancor meno chiare. Di solito queste delibere sono commentate negativamente perché potrebbero essere impugnate dai dissenzienti.

Massima attenzione alle delibere sul superbonus
In tempi di superbonus l'attenzione è necessaria per evitare problemi rispetto alla copertura assicurativa, visto che potrebbe aprirsi la discussione su chi sia l'amministratore nominato e la compagnia potrebbe contestare che si tratti del titolare del diritto alla manleva. Si suggerisce di riferirsi al codice fiscale che l'articolo 1129 Codice civile obbliga ad inserire nelle dichiarazioni di nuovo amministratore: il codice fiscale del nominato che coincide con quello di chi chiede la manleva risolve ogni problema alla radice.

L'amministratore dovrebbe anche ricordare i suggerimenti a non accettare l'incarico quale responsabile dei lavori; molteplici sono le ragioni per evitare questo incarico, che è bene sia condotto da professionisti particolarmente formati ma a tali argomenti se ne deve aggiungere quello forse fondamentale, dato che la polizza Rc professionale potrebbe non coprire il rischio specifico. Si arriva ai due caveat finali e si evidenzia immediatamente che non basta guardare al massimale, ma s i deve avere speciale riguardo a quanto la compagnia si impegni a pagare per ogni sinistro: è inutile avere un massimale di cento milioni di euro quando la manleva per ogni evento sia limitata a qualche migliaio di euro.

Se la responsabilità ricade su più soggetti
L'ultimo suggerimento attiene ad aspetto decisamente proditorio e che trova collocazione perfetta nelle vicende che possono legarsi alle dinamiche che si innestano intorno alle operazioni “superbonus”. È altamente probabile che situazioni incresciose ed eventuali responsabilità siano da riferire alla condotta di più soggetti. Lo stesso danno può derivare dalla concorrente responsabilità della impresa, dei molti professionisti coinvolti o di terze persone.Tale situazione è disciplinata dall'art 2055 Codice civile, che prevede testualmente: «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Quindi, se di un fatto sono responsabili più persone il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei colpevoli.

La premessa in sé drastica può diventare drammatica quando si guardi alle implicazioni assicurative, dato che talune polizze stabiliscono che la copertura sia limitata alla concreta misura della responsabilità dell'assicurato. In ossequio a queste regole, nel 2018 il Tribunale di Milano (sentenza numero 4642 del 24 aprile) ha condannato in solido tre soggetti responsabili di un evento, ha determinato le proporzioni delle rispettive responsabilità ed ha proseguito limitando la condanna della assicurazione alla manleva considerando la percentuale di colpa dell'assicurato. In sostanza, mentre nei confronti del danneggiato ciascuno dei condannati era obbligato per l'intero nel rapporto con il proprio assicuratore chi è stato dichiarato responsabile per il 10% ha diritto all'indennizzo in questa minimale misura.

Considerazioni conclusive
Chi si trovi in simili ambasce ben può lamentarsi di un sistema incomprensibile per l'uomo comune, dato che la minima proporzione della colpa aggrava la posizione dell'assicurato. Appare comunque preferibile evitare di doversi lamentare e prendere cautele preventive. Al momento della stipula o del rinnovo delle polizze per la responsabilità professionale occorre ricordarsi della insidia che si è appena evidenziata ed occorre chiedere che sia inserita una clausola che estenda l'indennizzo assicurativo a tutto quanto l'assicurato si trovi a dover pagare, senza applicazione del criterio della misura delle responsabilità.

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