Condominio

Il committente dei lavori risarcisce i danni al proprietario della casa allagata a causa dei lavori

Una bottiglia dimenticata dall’impresa ha otturato un pluviale e causato l’allagamento. Ma la colpa non è solo dell’azienda

di Ivan Meo

Nell’eventualità della persistenza dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento. Lo ha stabilito i l Tribunale di Milano con la sentenza dell’8 settembre 2021, n. 7153

La vicenda
Tizio, dopo aver promosso l'ATP, conveniva in giudizio Caio, proprietario del soprastante appartamento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento dal soffitto del suo immobile, causato dalla forte pioggia. Dagli accertamenti svolti dal condominio era emerso che l’ allagamento era stato causato dalla presenza di una bottiglia all'interno di uno dei pluviali di scarico dell'acqua piovana del terrazzo dell'appartamento di Caio.

Quest'ultimo eccepiva che, nel periodo in esame, sul terrazzo di sua proprietà si stavano svolgendo deilavori di ristrutturazione da lui affidati a diverse imprese specializzate. Negava quindi ogni propria responsabilità, sul presupposto che tali imprese avevano l'obbligo di adottare tutte le idonee precauzioni al fine di non arrecare danno ad altri, nonché sull'assunto che si trattasse comunque di pluviale di proprietà del Condominio. Chiedeva, dunque, la chiamata in causa le imprese operative in cantiere, il direttore dei lavori, nonché il condominio, per essere manlevato dei danni occorsi.

L'origine delle infiltrazioni
La videoispezione accertava la presenza di una mezza bottiglia in plastica(PET) all'interno del condotto di scarico ad una distanza di circa 40 cm dal pozzetto. Tale mezza bottiglia creava una grave ostruzione che impediva il regolare deflusso delle acque piovane cadenti sulla porzione di terrazzo di competenza del pozzetto. A parere del giudicante, probabilmente, la mezza bottiglia, lasciata sul terrazzo, come spesso accade in cantiere, era stata posizionata volontariamente nello scarico per evitare che all'interno dello stesso potessero confluire detriti o macerie di cantiere; evidentemente nessuno si era poi ricordato di rimuoverla. In ogni caso, non era possibile accertare come la mezza bottiglia fosse finita all'interno dello scarico, occludendolo. La dinamica dell'evento infiltrativo analizzata nel corso delle operazioni peritali portava a considerare con ragionevole certezza che l'acqua piovana cadente sul terrazzo di Caio, non potendo essere regolarmente smaltita attraverso uno dei due pluviali a servizio del terrazzo stesso a causa dell'occlusione di cui sopra, alzandosi di livello, era stata incanalata in un canale/condotta o cavedio con sfogo in corrispondenza della zona di ingresso dell'appartamento di Tizio.

L'esclusione della responsabilità del condominio
Osserva il Tribunale di Milano che in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall’omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario ol’usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n.4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno.” (Cass. n. 3239/2017). Tuttavia, nel caso di specie, era stata negata la corresponsabilità del Condominio in quanto le infiltrazioni non si erano verificate per difetto di manutenzione del terrazzo.

Le responsabilità del committente
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Milano ha osservato che in tema di interferenza tra responsabilità dell'appaltatore e responsabilità del proprietario per i danni derivanti da cosa in custodia, in tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Cass. n. 7553/2021).

Dunque, risponde (anche) il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore) (Cassazione, sentenza 23442/2018).

In conclusione, nel caso di specie il danno era derivato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se provvisoriamente modificata dall’appaltatore e/o dagli appaltatori con l'apertura provvisoria di quel canale o condotta che a detta del CTU era stato percorso dall'acqua piovana per raggiungere l'appartamento degli attori. D'altra parte la circostanza che una delle condotte di scarico del terrazzo era stata occlusa da una mezza bottiglia di plastica non poteva essere qualificata come imprevedibile, là dove vengano commissionati lavori di ristrutturazione. Da ciò la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto Caio nei confronti Tizio.

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