Condominio

I mercoledì della privacy: norme specifiche per installare l'impianto di videosorveglianza

L’impianto deve risultare necessario, essendo impossibile utilizzare altri mezzi come deterrente, mezzi meno invasivi della privacy

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal advice

Dopo l'entrata in vigore del Gdpr nel maggio del 2018 e, in particolare, la pubblicazione delle Linee guida europee dell'Edpb (European data protection board) 3/2019 a gennaio 2020 e, infine, le Faq dell'Autorità nazionale pubblicate nel dicembre 2020, si sono chiariti aspetti fondamentali sulla responsabilità e gli obblighi che deve tenere il titolare del trattamento condominio per procedere a installare o a mantenere installato un impianto di videosorveglianza che insiste sulle parti comuni dell'edificio.

La preventiva analisi dei rischi
In particolare, è emersa la necessità di effettuare una preventiva analisi dei rischi (che potrebbe tramutarsi in una vera e propria «Valutazione di impatto privacy» in alcune circostanze), rimarcandosi che deve verificarsi la sussistenza di due requisiti, quali la necessità dell'impianto, consistente nell'inefficacia o impossibilità di utilizzare altri mezzi come deterrente che siano meno invasivi della privacy e l'attualità dell'esigenza all'installazione, derivata dalla commissione di fatti lesivi sulle proprietà private o dei beni comuni che siano reali e concreti. Ma gli incombenti a cui deve sottostare il condominio non si limitano all'aspetto prodromico all'installazione, rimanendo centrale la questione tecnica, che prevede come il sistema Tvcc deve seguire determinate normative.

Le normative in vigore
In particolare, sono oggi in vigore le cosidette «Guide applicazione» della CEI EN 62676-4. La norma europea in questione, disciplina l'intero ciclo di vita dell'impianto, dalla progettazione fino alla dichiarazione di conformità e la manutenzione.Troviamo al suo interno importanti spunti anche in relazione alla predisposizione dell'analisi del rischio, quali il valore dei beni interessati dal sistema e il costo della loro perdita, la pericolosità dei locali anche in relazione alla loro ubicazione, il tasso di criminalità e la conoscenza degli episodi delittuosi precedenti. Terminata la redazione della parte sui rischi, viene poi l a dichiarazione definita come «Requisito operativo», nella quale l'installatore è tenuto a spiegare le necessità di posizionamento di telecamere, gli obiettivi fissati, quasi sono le aree inquadrate anche per rispondere alle necessità di riservatezza altrui.

Infine, occorre predisporre una specifica dettagliata sull'intervento del professionista fino alla messa in servizio e alle azioni manutentive.Poi occorre tenere da conto le prescrizioni di sistema connesse ai vari elementi integranti, normati dalla CEI EN 62676-1-1 la quale si riferisce alla parte funzionale dell'impianto e alle prestazioni. La norma si compone di quattro sezioni con altrettanti livelli che descrivono il grado di sicurezza. Sono: la valutazione della classe ambientale; il livello di sicurezza; la definizione di quest'ultimo; la rappresentazione dei sistemi di videosorveglianza. Infine, il buon installatore deve tenere conto dei blocchi funzionali dell'ambiente video, della gestione e della sicurezza del sistema.

In concreto
Per fare degli esempi pratici, l'impianto dovrà evitare:
- inquadrature contro sole (qualora possibile), che comporterebbero forti contrasti di luce o forti sorgenti luminose dirette;
- installazioni su pareti non perfettamente rigide con possibilità di vibrazione, soprattutto per quanto riguarda le installazioni su pali che devono essere di adeguata rigidità per non avere oscillazioni.In base alla tipologia di ripresa da effettuare e alla sensibilità dell'apparato stesso, si dovrà valutare l'integrazione dell'illuminazione con apparati a supporto.

Gli stessi criteri dovranno adottarsi per quanto attiene gli apparati di monitoraggio, posizionando i monitor in modo che gli schermi non riflettano sorgenti luminose presenti nei locali.Per quanto invece attiene gli apparati di registrazione, occorre garantire che gli apparati funzionino nei loro limiti di temperatura, magari prevedendo circuiti di ventilazione forzata nei quadri di regia. Infine, essendo a tutti gli effetti macchine server, andrebbero posti in locali climatizzati in quanto l'ambiente dovrebbe essere a temperatura controllata, il cui ideale è 20°C per non superare i 35-40°C.

Il ruolo dell’amministratore
L'amministratore è tenuto quindi ad affidarsi ad una ditta installatrice e manutentrice che fornisca le dovute garanzie in termini di competenza e conoscenza delle normative tecniche che disciplinano la videosorveglianza, in quanto è compito del condominio (in persona dell'amministratore) nominare l'impresa in questione «Responsabile del trattamento dati». Ciò comporta l'applicazione dell'articolo 28 Gdpr collegato al considerando 81 del Regolamento europeo 16/679, che disciplinano i termini e le condizioni per effettuare tale nomina, prevedendo che il responsabile presti le garanzie sufficienti in termini di «conoscenza specialistica della materia» e in termini di procedure tecniche ed organizzative adeguate al rischio, che consentano di tutelare e proteggere al meglio i dati personali trattati.In caso contrario, il primo responsabile è sempre il titolare del trattamento condominio, il quale potrà poi rivalersi sul proprio legale rappresentante amministratore.

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