Condominio

È punita la movida rumorosa in modo evidente

Per configurare il reato non sono necessarie né la vastità dell'area, né il disturbo di un numero rilevante di persone

di Giulio Benedetti

La convivenza problematica tra la vita nei condomìni e la movida, specialmente estiva e notturna, sfocia spesso in processi penali in cui il giudice deve accertare se il rumore ha impedito ai condòmini di attendere alle loro ordinarie attività, tra cui il sonno.

Il caso trattato
Il gestore d'un locale era stato condannato, per il reato di disturbo alla quiete pubblica, con la pena sospesa, ed al risarcimento del danno, con la confisca di quanto sequestrato nel corso del processo. Il condannato ricorreva in Cassazione affermando che la sentenza era ingiusta per la sua motivazione apparente che aveva acriticamente accettato le dichiarazioni delle parti offese e dei tecnici dell'Arpa. Il ricorrente aggiungeva che vi erano altri lidi da cui provenivano le musiche e che un testimone affermava che la stessa non era così forte da fare vibrare i vetri delle finestre, inoltre non di tipo recente ed insonorizzato. Pertanto, il ricorrente affermava l'insussistenza del danno arrecato alle parti civili, chiedeva l'assoluzione per mancanza di prove e la concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento della causa di non punibilità, per tenuità del fatto e la revoca della provvisionale.

La sentenza della Cassazione
La Suprema corte nell’ordinanza 29526/2021 dichiarava inammissibile il ricorso, poiché chiedeva al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di appello e nel ricorso riportava solo le testimonianze a suo favore, mentre ometteva le dichiarazioni testimoniali delle parti civili e i rilievi dell'Arpa che attestavano un macroscopico superamento dei limiti di rumore. Affermava la Corte che l'interesse tutelato dall'articolo 659 Codice penale è la quiete pubblica e pertanto i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia idoneo ad essere sentito da un numero indeterminato di persone, anche se solo taluno possa lamentarsi.

Rumori in grado di disturbare
Per configurare il reato non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni rumorose, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare il disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un condominio. Per quanto attiene alla concessione delle attenuanti generiche, trattasi di un giudizio di fatto, proprio del giudice di merito, e precluso a quello di legittimità. Giustamente il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità della condotta, tenuto conto della perseveranza del comportamento illecito nei riguardi delle persone offese e poiché il ricorso non ha giustificato la concessione di tale beneficio. Per tali ragioni la Cassazione, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, poiché versava in colpa nell'avere proposto un ricorso palesemente inammissibile, al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

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