Condominio

In caso di contestazione delle spese, in giudizio il condominio deve presentare il piano di riparto

Nonostante abbia una valenza meramente dichiarativa è l’unico atto comprovante l’ammontare della somma dovuta da ogni condomino

di Selene Pascasi

L'obbligo di contribuire alle spese per i lavori extra scatta con la delibera di approvazione degli interventi che, infatti, ha natura costitutiva. Il piano di riparto, invece, ha una valenza meramente dichiarativa limitandosi ad esprimere in precisi termini aritmetici il risultato di un rapporto di valore prestabilito su criteri di calcolo legali o convenzionali. Tuttavia, tale piano andrà prodotto in giudizio se il moroso contesti l'ammontare del debito così che l'ente possa dimostrare – non l'esistenza della pretesa, attestata dalla delibera – ma il suo ammontare, evincibile solo dal piano di riparto o dai carteggi degli esborsi unitamente alle tabelle millesimali che consentano la divisione fra condòmini secondo il valore delle loro unità o l'uso della cosa comune. Lo scrive il Tribunale di Potenza con sentenza numero 560 del 20 maggio 2021.

I fatti
Tutto nasce dall'opposizione al decreto ingiuntivo di cui si era munito un condominio per recuperare quanto dovuto da uno dei partecipanti come contributo per delle spese straordinarie. Opposizione accolta e decreto revocato. Va ricordato, premette il giudice, che sul creditore grava l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della pretesa mentre l'opponente dovrà dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della sua obbligazione. Ebbene, nella fattispecie, la disciplina è dettata dall'articolo 1123, primo comma, del Codice civile che prevede a carico di ogni condomino l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi svolti nell'interesse collettivo e per le innovazioni deliberate dall'assemblea proporzionalmente al valore della sua quota.

L'ente, quindi, aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata cioè l'approvazione delle spese extra ed il loro criterio di riparto secondo le tabelle millesimali o il valore economico delle porzioni esclusive. D'altronde, il moroso non aveva neanche negato l'esistenza del rapporto dedotto dal condominio, né confutato l'ammontare delle quote ordinarie o la loro approvazione in sede di consuntivo o l'adozione della delibera di approvazione delle spese di ricostruzione. Egli si era limitato a contestare l'ammontare delle spese a sé pertinenti – poiché eccessive o collegate ad altrui proprietà – e negare l'approvazione del rendiconto.

Il piano di riparto approvato
Ebbene, visionata la documentazione, il Tribunale marca che a fronte del reclamo sollevato dal debitore sulla conformità delle risultanze dell'estratto conto (da cui emergeva la quota di sua pertinenza) al piano di riparto approvato, il condominio non aveva assolto l'onere della prova non avendo depositato il piano di riparto approvato né addotto elementi atti a dimostrare la misura del credito. E, conclude il giudice, se è vero che la delibera di approvazione degli interventi straordinari ha valore costitutivo dell'obbligo di contribuzione per ciascuno e che il piano di riparto ha mero valore dichiarativo – traducendo in termini aritmetici il rapporto di valore desunto dai criteri di calcolo legali o convenzionali – è pur vero che la produzione in giudizio del piano di riparto approvato è necessaria in tutti in casi in cui la contestazione riguardi l'ammontare del debito.

Conclusioni
Il motivo? Consentire al condominio che agisca per il recupero dell'importo, di dimostrare non la fondatezza della pretesa (a tal fine è sufficiente la delibera di approvazione dei lavori e di riparto dei costi) ma l'ammontare del credito, evincibile solo dal piano di riparto o dalle carte attestanti gli esborsi con tabelle che consentano la divisione fra condòmini in proporzione al valore delle unità abitative o dell'uso della cosa comune. Onere della prova che, nella vicenda, il Condominio non aveva integralmente assolto. Inevitabile, allora, la decisione del Tribunale di Potenza di revocare il decreto ingiuntivo.

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