Condominio

I mercoledì della privacy: è necessario il Green-pass per le assemblee di condominio?

Al momento no e il Garante ha precisato che le finalità per le quali potrà essere richiesto dovranno essere stabilite con una norma di rango primario

di Carlo Pikler (Centro studi Privacy and Legal Advice)

Il green pass, come noto, è stato introdotto dal decreto legge 52/21 «Riaperture» per consentire gli spostamenti tra Regioni e l'accesso a eventi pubblici e sportivi. A seguito del decreto 65/2021 si è prevista la sua applicazione, nelle zone gialle, anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose. Il ministro della Salute, con l'ordinanza dell'8 maggio 2021, ha inoltre previsto che le certificazioni verdi siano: «esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell’accesso (…) alle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al (…) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (…) e le strutture residenziali socio-assistenziali, (…)».

Il rilascio del green pass e a chi va esibito
L'ordinanza ministeriale, poi, dispone che le suddette certificazioni debbano essere esibite esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, escludendo la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle stesse.Ciò premesso, va ricordato che le certificazioni verdi sono rilasciate in relazione a tre distinte fattispecie che sono, attestare:
1) l'avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della prima dose);
2) l'avvenuta guarigione da Covid-19;
3) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2.

Il Garante sul green pass
Sul tema green pass si è però espresso il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha sottolineato che il decreto legge 52/2021 non rappresenti, allo stato, una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale, in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento a causa della presenza di alcune criticità. In particolare, l'Autorità pur valutando positivamente, nel complesso, lo schema di Dpcm, che recepisce gran parte delle indicazioni fornite del Garante nel corso delle interlocuzioni con il ministero della Salute ( parere 9 giugno 2021, documento web 9668064 disponibile cliccando qui ), rileva alcuni profili sui quali ritiene necessario un intervento di modifica.

Le criticità emerse
In primis, vi è la criticità rappresentata dalla mancata individuazione delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione della certificazione verde, elemento essenziale al fine di valutare la proporzionalità della norma.Infatti: « che la norma, in questi termini redatta, si presti a interpretazioni discrezionali è dimostrato anche dall'attuazione propostane a livello regionale, con ordinanze che ne hanno esteso l'ambito applicativo». Il rischio, secondo il Garante, è che: «…la riserva di legge statale sulle materie incise da queste misure rischia così di essere elusa, per effetto di norme carenti della necessaria determinatezza».

Così, appare indispensabile, ad esempio, prevedere il divieto di chiedere all'interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali, stigmatizzando l'adozione, da parte di alcune Regioni e Province autonome, di ordinanze che ne hanno imposto l'uso anche per scopi ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto riaperture.In particolare, il Garante sul punto specifica che le finalità per le quali potrà essere richiesto il green pass dovranno essere stabilite con una norma di rango primario, in quanto: «la limitazione delle libertà personali effettuata anche attraverso il trattamento di dati sulla salute degli interessati, realizzata attraverso la previsione di subordinare l'accesso a luoghi e a servizi al possesso di una certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l'esito negativo di un test antigenico o molecolare, è ammissibile solo se prevista da una norma di legge statale (articoli 6, paragrafo 2 e 9 del Regolamento».

Quindi, conclude il Garante, le certificazioni in questione: «non possono essere ritenute una condizione necessaria per consentire l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o l'individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell'ambito dell'adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus».

La partecipazione alle assemblee condominiali
Il limite in questione appare una barriera davvero difficile da superare, pertanto, stando all'Authority, solo una norma statale di rango primario potrebbe prevedere l'uso del green pass per la partecipazioni alle assemblee condominiali, ma una legge siffatta presterebbe comunque il fianco ad una declaratoria di incostituzionalità posto che la partecipazione alle assemblee condominiali è una: «estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici», nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell'esercizio del diritto di cui si dispone verso l'immobile facente parte del contesto condominiale.

Ciò a maggior ragione risulta avvalorato analizzando le conclusioni espresse nel parere del Garante, ove lo stesso ha espresso chiaramente che l'obbligo di mostrarlo: «non operi per quelle attività che comportano l'accesso a luoghi in cui si svolgono attività quotidiane ( ristoranti, luoghi di lavoro, negozi) o a quelli legati all'esercizio di diritti e libertà fondamentali (diritto di riunione, libertà di culto)».L'amministratore, dunque, non è tenuto a richiedere il green pass ai propri condomini, potendosi così risparmiare una ulteriore formazione specifica, perché, per il Garante nella normativa nazionale sul tema: «i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti».

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