Condominio

Rinforzare il sistema di videosorveglianza esistente è decisione demandata all’assemblea

Prioritaria la tutela dei beni comuni

di Selene Pascasi

Spetta all'assemblea, e non è sindacabile dal giudice, la scelta di completare o rinforzare il sistema di videosorveglianza a tutela dei beni comuni. Lo sottolinea il Tribunale di Roma con sentenza numero 8678 del 19 maggio 2021.

La vicenda
A portare in causa il condominio, sono quattro proprietari. Andava sospesa, contestano, l'esecuzione della deliberazione con cui veniva approvato a maggioranza il preventivo stilato da una ditta per l'installazione di un sistema di videosorveglianza con annessa illuminazione. La decisione assembleare, spiegano, era illegittima sia con riferimento alla ripartizione dei costi – calcolati in difformità dei criteri legali, trattandosi di un'innovazione di carattere voluttuario – che per soglia dei consensi, inferiore al tetto fissato. Ma la delibera, aggiungono, era invalida anche perché relativa ad un argomento esulante dalle competenze dell'assemblea posto che la videosorveglianza non sarebbe stata esercitata su parti comuni. Il condomimio ribatte: in realtà, le modifiche in questione avevano ad oggetto beni e servizi comuni traducendosi nell'integrazione, sul lato ancora sprovvisto, del già esistente sistema di sorveglianza. Il tutto, con installazione di altre videocamere, e collegata illuminazione, sul muro perimetrale condominiale.

La decisione
La tesi convince il Tribunale che boccia la domanda dei proprietari. Era certo, premette, che l'ok era stato dato per lavori di integrazione della videosorveglianza con istallazione di cinque telecamere e altrettanti fari di illuminazione sulla recinzione del muro perimetrale del lato ovest che separa i giardini delle unità immobiliari situate al piano terra dalla confinante area pubblica. Tanto chiarito, non aveva senso la ricostruzione offerta dai proprietari circa il fatto che le telecamere mirassero a controllare solo le porzioni immobiliari ricadenti nel loro raggio di osservazione e illuminazione.

Osservazione dalla quale facevano discendere la nullità della delibera ipoteticamente assunta per scopi non condominiali. Intanto, scrive il Tribunale romano, la scelta di completare o rinforzare il sistema rientra comunque nei poteri dell'assemblea a tutela dei beni comuni e non è sindacabile dall'autorità giudiziaria. E, viste la struttura e le dimensioni del condominio, l'intento di tutela del complesso dalla possibile intrusione di terzi non poteva che perseguirsi con sistemi idonei a sorvegliarne l'intero perimetro.

Miglioramento servizio già attivo
Essendo il sistema adottato composto da più videocamere e più fari, da collocarsi su tutti il lati del condominio, la circostanza che fosse stato realizzato in più fasi legittimava automaticamente il completamento della videsorveglianza sul lato rimastone privo. In sostanza, il sistema era fin dall'inizio unico e l'apposizione di ulteriori telecamere rientrava fra gli obiettivi originariamente individuati dall'ente di gestione. Peraltro, come emerso dalla documentazione fotografica, le ultime cinque telecamere da collocarsi sul muro perimetrale avrebbero inquadrato oltre al muro stesso, anche una parte dei giardini privati e del parco pubblico (zona potenzialmente accessibile a malintenzionati). Nessuna prova, invece, del vantaggio esclusivo goduto solo da alcuni dei condòmini. Il deliberato, quindi, era certamente valido. Infondata, poi, anche la censura sul difetto di quorum non integrando l'impianto un'innovazione voluttuaria. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Roma boccia la richiesta formulata dai proprietari e li condanna alle spese di lite.

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