Condominio

È il condominio il soggetto attuatore del superbonus

Non può definirsi soggetto destinatario rimanendo ancorato il principio dell'incentivo fiscale alla titolarità del credito

di Rosario Dolce

Il superbonus è un incentivo fiscale. Il condominio è stato scelto come soggetto destinatario della misura, ma ciò non vuol dire che esso sia titolare del credito di imposta che discende dall'esecuzione delle opere previste dal decreto Rilancio. Il concetto di condominio, se dal punto di vista fiscale può essere valutato unitariamente - in virtù del codice univoco di cui dispone - dal punto di vista del diritto civile può essere considerato come un soggetto frastagliato di tante soggettività giuridiche, quanto quelle che lo contribuiscono a caratterizzare.

Potremmo definire il condominio, allora, più che come destinatario del superbonus come relativo “soggetto attuatore” per conto dei singoli condòmini (contribuenti). Gli effetti di una simile disamina sono poi sostanziali, non solo formali. Occorre partire dalle basi per comprendere il rilievo. L'appalto delle opere di cui al superbonus è stipulato dal condominio, per ragioni di mera forma.

Il tipo di obbligazione
L'obbligazione che discende dal contratto è di natura parziaria, per cui si realizza una doppia esposizione: la prima tra condominio e appaltatore, la seconda tra condominio e condòmino. La deliberazione per l'appalto delle opere sulle parti comuni è di competenza assembleare: ciò è fuor di dubbio visto le attribuzioni di cui all'articolo 1135 Codice civile. Le stesse opere di cui al decreto Rilancio (definite interventi trainanti) sono state qualificate con il decreto semplificazione come interventi di manutenzione straordinaria (quindi, come innovazioni). La maggioranza assembleare per tali tipi di interventi, visto il latente interesse (pubblicistico) che si cela dietro la realizzazione di queste opere edili, è stato abbattuta ad una soglia minima, quale quella di almeno 1/3 del valore millesimale in uno a quella degli intervenuti.

Con altrettanta precisione potremmo dire che l'assemblea non è competente a decidere le sorti del credito di imposta che discendono dalla corretta esecuzione dell'appalto improntato all'esecuzione delle opere di cui al superbonus. Il credito d'imposta (pari al 110% del valore dell'intera opera appaltata), frazionato per quota di competenza millesimale, fa capo alla sfera patrimoniale del singolo partecipante al condominio: a cui spetta personalmente la scelta di come gestirne la destinazione (anche in modo diverso, rispetto quella prescelta dalla stessa assemblea in sede deliberativa).Qualunque sia la scelta che ciascuno dei partecipanti adotterà, la stessa dovrà figurare per iscritto, nell'ambito della gestione unitaria dell'appalto funzionale all'acquisizione dell'incentivo fiscale in disamina.

Decisioni demandate all’assemblea
La sede assembleare, pertanto, potrebbe essere al più il luogo prescelto per operare tale raccordo d'intenti, in modo tale da dare slancio (chiarezza) a questo momento dal punto di vista negoziale, almeno nei confronti dello stesso appaltatore (laddove interessato alla ipotesi della cessione diretta del credito, ovvero a praticare il cosiddetto “sconto in fattura”) o tra gli stessi condòmini e l'amministratore. Dal punto di vista operativo, poi, va detto che il credito di imposta che discende dal superbonus viene assegnato al singolo partecipante al condominio in ragione della rispettiva quota parte millesimale. In effetti, tra i documenti da consegnare all'agenzia delle Entrate per poter scontare il credito di imposta in favore dei singoli condòmini [che ne avranno diritto] è stato espressamente prevista la “tabella millesimale”.

La stessa morosità, d'altronde, è condizione ostativa all'accesso al bonus fiscale, nel caso in cui il condòmino prescelga la forma di utilizzo del credito di imposta diretta - cioè mediante detrazione - o indiretta - cioè mediante cessione del credito a terzi -. Nel qual caso, l'amministratore sarà affrancato dalla cura degli adempimenti fiscali con riguardo alla posizione soggettiva del condòmino moroso. La stessa agenzia delle Entrate - laddove proceda alla verifica documentale nei termini di cui all'articolo 43 del Dpr 600/73 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del Dl 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 - e accerti la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto (condòmino) che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi (articolo 20 Dpr 602//73) e delle sanzioni (articolo 13 del Dlgs 471/97).

Soggetto attuatore
In altri termini, la perdita del beneficio (così come l'acquisto) fiscale rimane un “fatto privato”, siccome avulso dalle dinamiche patrimoniali di rilievo condominiale. Sulla base di tali considerazioni, pare corretta allora la conclusione a cui si è pervenuti all'inizio di questo focus, vale a dire quella per cui il condominio più che soggetto destinatario del superbonus si configura, almeno giuridicamente, come il relativo soggetto attuatore, rimanendo ancorato il principio dell'incentivo fiscale alla titolarità del credito ad esso corrispondente, laddove facente capo, solo ed esclusivamente, al singolo condòmino.

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