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Bonus facciate, si applica la «congruità» delle spese?

Volevo un chiarimento sul Bonus Facciate: premesso che non esiste il limite di spesa per gli interventi, volevo sapere se questi devono comunque rispettare i prezziari regionali e/o il Dei o possono essere lasciati al libero arbitrio delle imprese con la possibilità di non veder riconosciuta la detrazione per la parte eccedente i prezziari di cui sopra. Nel caso mi indicate qualche riferimento normativo?

di Rosario Dolce

La domanda

Volevo un chiarimento sul Bonus Facciate: premesso che non esiste il limite di spesa per gli interventi, volevo sapere se questi devono comunque rispettare i prezziari regionali e/o il Dei o possono essere lasciati al libero arbitrio delle imprese con la possibilità di non veder riconosciuta la detrazione per la parte eccedente i prezziari di cui sopra. Nel caso mi indicate qualche riferimento normativo?

A cura di Smart24 Condominio

Il comma 219 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento”. L'agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59).

Il Bonus facciata può prevedere anche degli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.Nel qual caso, il vademecum dell'Enea sul bonus facciate e sull'ecobonus, aggiornato al 25 gennaio 2021, prevede che deve essere acquisita e non inviata all'Enea l'asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati»


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