Condominio

Il condomino danneggiato dal bene comune è tenuto pro quota a contribuire alla ripartizione delle spese

Non viene meno infatti il principio di solidarietà sancito dall’articolo 2055 Codice civile

di Annarita D’Ambrosio

Il condomino che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni assume, come danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, anche se resta tenuto, in qualità di condomino, a partecipare pro quota alle spese dal condominio sostenute per risarcirlo. È il principio confermato dalla Cassazione nell’ordinanza 18187/2021 depositata il 24 giugno.

La vicenda
A contestare innanzi alla Suprema corte la pronuncia 1273/2019 della Corte d’appello di Catania era stata una Srl proprietaria del piano terra di un edificio, che al condominio aveva chiesto il rimborso delle spese anticipate in relazione ai lavori effettuati a sue spese su lastrico solare comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato. Rimborso ottenuto insieme al risarcimento danni, ma la Corte d’appello di Catania aveva precisato che la ripartizione delle spese in sede condominiale doveva riguardare anche la Srl stessa e dunque era legittima la delibera che ripartiva le spese tra tutti i condomini.

La solidarietà condominiale
La suddivisione dei costi, dice la Corte richiamando l’ordinanza 12177/2017, deve seguire i criteri dell’articolo 1125 Codice civile, dovendosi procedere alla manutenzione di un cortile di copertura di locali sotterranei di proprietà esclusiva. Essendo le infiltrazioni d’acqua provenienti dalla corte comune, la responsabilità è solidale tra i condomini rispetto all’obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato. Anche se quest’ultimo è un condomino dunque, in virtù di una sentenza di condanna definitiva del condominio, resta gravato pro quota dell’obbligo di contribuzione alla spesa (Cassazione 1618/1987; Cassazione 4797/2001; Cassazione 23308/2007). Delibera di ripartizione dunque legittima.

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