L'esperto rispondeCondominio

Lo slittamento delle assemblee è derogabile dal regolamento di condominio

Dalla informazione del 16.05.2021 relativa alla ripresa delle assemblee condominiali ritengo fuorviante l’affermazione che sembra ammettere la possibilità di far slittare tutte le presentazioni dei rendiconti annuali entro i 180 gg successivi al 31.07.2021, termine dello stato di emergenza. A mio avviso laddove il regolamento condominiale stabilisca un termine più breve o precisi una data successiva alla chiusura dell’esercizio o al 31.07 che determini un termine più breve di 180 gg la disposizione del regolamento sia prioritariamente da rispettare. Il termine di legge mi sembra che abbia imposto di non andare oltre i 180 gg rispetto alla chiusura dell’esercizio per cui se il regolamento prevede ad esempio la presentazione del rendiconto entro 90 gg questo limite è quello tassativamente da rispettare.

di Rosario Dolce

La domanda

Dalla informazione del 16.05.2021 relativa alla ripresa delle assemblee condominiali ritengo fuorviante l’affermazione che sembra ammettere la possibilità di far slittare tutte le presentazioni dei rendiconti annuali entro i 180 gg successivi al 31.07.2021, termine dello stato di emergenza. A mio avviso laddove il regolamento condominiale stabilisca un termine più breve o precisi una data successiva alla chiusura dell’esercizio o al 31.07 che determini un termine più breve di 180 gg la disposizione del regolamento sia prioritariamente da rispettare. Il termine di legge mi sembra che abbia imposto di non andare oltre i 180 gg rispetto alla chiusura dell’esercizio per cui se il regolamento prevede ad esempio la presentazione del rendiconto entro 90 gg questo limite è quello tassativamente da rispettare.

A cura di Smart24 Condominio

Al dubbio posto dal lettore possiamo rispondere positivamente, nel senso che la previsione portata dall'articolo 1130 nr 10 del Codice civile, secondo cui l'amministratore è tenuto a «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni», risulta invece derogabile, quanto alla tempistica indicata, da una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale di cui all'articolo 1138 codice civile.

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