Condominio

Scatta l’estorsione se si minaccia l’amministratore al fine di condizionare una decisione dei condòmini

All'amministratore infatti è riconosciuto un potere di influenza sull’assemblea

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di Annarita D’Ambrosio

Una brutta vicenda che vede vittima un amministratore di condominio al centro della pronuncia della Cassazione 23759/2021 emessa il 16 giugno. A commettere nei suoi confronti il reato di estorsione due uomini che avevano richiesto al professionista con fare minaccioso di effettuare la pulizia in 10 condomìni da lui amministrati.

La vicenda
A rivolgersi alla Suprema corte erano stati i due uomini, condannati già in primo e secondo grado, ma per violenza privata in primo grado, per estorsione in appello e contestavano che si potesse configurare quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 629 del Codice penale. La Corte invece accoglie in pieno le motivazioni addotte nella pronuncia di secondo grado, rilevando come l’ingiusto profitto patrimoniale emergesse chiaramente dalla testimonianza dell’amministratore dal quale i coimputati avevano preteso, con fare minaccioso, gli appalti ovvero la somma di denaro corrispondente al valore degli stessi, tanto da spaventarlo e indurlo a chiedere aiuto al telefono ad altre persone, che hanno testimoniato il pericoloso atteggiamento dei due uomini.

Fu estorsione dunque non violenza privata anche perchè c’è da respingere anche un altro dei motivi sollevati dai coimputati ovvero che il reato non si potesse configurare in quanto rivolto ad un soggetto, l’amministratore, diverso da quello (l’assemblea dei condòmini) che avrebbe dovuto decidere in merito agli appalti.

Il potere di influenza dell’amministratore
Nel delitto di estorsione scrive la Corte è ammessa (Cassazione 11924/1982; Cassazione 25382/2014) la distinzione tra soggetto passivo della condotta ( l’amministratore che riceve la minaccia) e soggetto passivo del reato (il condominio danneggiato), questo a patto che il primo risulti in concreto idoneo a determinare l'azione del secondo. Ciò è evidente, sottolinea la Corte, nel caso in esame dove l’amministratore certamente ha un potere di influenza nell’indirizzare le decisioni e le scelte dell'organo deliberativo condominiale. È inammissibile dunque il ricorso dei due uomini.

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