Condominio

Spese antincendio possibili solo ai proprietari dei box anche per la sicurezza passiva

Con riferimento al pericolo antincendio, nel caso specifico era emersa l’irrilevanza della sicurezza dell’intero fabbricato

di Rosario Dolce

La parcella dell'ingegnere emessa per l'adeguamento del locale autorimessa alle normative antincendio va imputata a norma dell'articolo 1123, comma 2, Codice civile, cioè solamente ai condòmini che ne traggono utilità. Così ha stabilito il Tribunale di Pavia con sentenza 779 del 31 maggio 2021.

La vicenda
Il caso da cui discende la controversia è una impugnazione di delibera assembleare, con cui un condòmino, proprietario esclusivamente di un appartamento destinato a civile abitazione, lamentava l'invalidità della delibera con cui fosse stata disposta la nomina del tecnico per adeguare l'autorimessa alle norme antincendio e la condivisione delle spese conseguenti.Il condominio, costituendosi in giudizio, affermava, di contro, la perfetta legittimità della statuizione, nella misura in cui la stessa disponeva l'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela dell'area sia attivi che passivi; e, quindi, in quanto tali, a beneficio di tutto l'edificio condominiale.

Ai fini della decisione della controversia risultava dirimente accertare se, e in che misura, le attività professionali svolte dal tecnico, oggetto di approvazione con la citata delibera, e concernenti la pratica antincendio, siano andate a favore dell’intero condominio e quindi anche della condòmina che ha impugnato la deliberazione.Sotto tale profilo, veniva richiamata in sentenza una pronuncia della Cassazione secondo cui «il fatto poi che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condòmini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condòmini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l’articolo 1223 comma 2 Codice civile pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo» (Cassazione 7077/1995).

Beneficio per tutti i condòmini
Orbene, la Cassazione non esclude che, indirettamente, l’intero condominio possa trarre beneficio dalle opere di messa in sicurezza, ma gli oneri di spesa devono essere addebitati esclusivamente su chi utilizzi l’autorimessa costituente fonte di pericolo.

Il Tribunale adito non ignorando la distinzione, operata in sede giurisprudenziale, tra opere di sicurezza attiva e passiva - queste ultime, limitative dello sviluppo di eventuale incendio, per le quali non risulta necessario l’intervento umano e concernenti le parti strutturali dell’edificio medesimo, sono da addebitare tra tutti i condòmini, mentre solo le prime sarebbero da imputare, in via esclusiva, sui proprietari di autorimesse (Tribunale Bologna 10 ottobre 2015 numero 493; Corte d’appello di Venezia, 08 maggio 2019 numero 1876; Tribunale Ancona, 05 maggio 2017 numero 745; in passato Corte appello Roma, 24 aprile 1991) –, tuttavia, ha concluso verso l’irrilevanza della sicurezza dell’intero fabbricato con riferimento al citato pericolo antincendio. Sulla base di queste argomentazioni è stata, quindi, ritenuta illegittima la deliberazione impugnata e, conseguentemente, si è dichiarata invalido il piano di riparto della spesa di cui alla parcella del tecnico.

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