Condominio

Superbonus e responsabilità in caso di errori

Soprattutto ai professionisti asseveratori si richiede di sottoscrivere una polizza di assicurazione non inferiore a 500mila euro

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Per accedere al superbonus, l'incentivo fiscale che prevede una detrazione fiscale del 110% per interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è necessario soddisfare una serie di requisiti, tra cui in primo luogo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Una condizione che va comprovata dall'Attestato di prestazione energetica (Ape), da redigere prima e dopo l'intervento e rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’analisi dello stato dell’immobile
Di norma, è necessario analizzare lo stato dell'immobile oggetto dell'intervento e quindi pianificare le opere che consentono di ottenere il doppio salto di classe energetica. In questa fase preliminare è quindi necessario eseguire una diagnosi energetica che fotografi la situazione iniziale, con un'ulteriore diagnosi che verrà eseguita al termine dei lavori, in modo tale da certificare l'avvenuto miglioramento. In aggiunta, servirà un'attestazione sulla rispondenza degli interventi realizzati e sulla congruità delle spese sostenute nonché - qualora i beneficiari optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura - un ulteriore visto di conformità.

Può capitare, però, che una volta conclusi gli interventi non si raggiungano i risultati auspicati e – in particolare – lo stabile non registri il doppio salto energetico. In questo caso i condòmini, non avendo più accesso alla maxi detrazione (in assenza di requisiti agenzia delle Entrate ed Enea non concedono il beneficio), sono tenuti a sborsare del denaro e talora anche somme ingenti. E ciò a dispetto della ratio del superbonus, così attraente proprio perché consente di migliorare lo stabile praticamente a costo zero.

La riconversione dell’agevolazione
Si ritiene comunque che resti ferma la possibilità – in taluni casi e a determinate condizioni – di riconvertire il superbonus in altra agevolazione (per esempio Ecobonus, Sismabonus o Bonus per le ristrutturazioni) ma ciò non esclude una più o meno grave perdita patrimoniale.In questo contesto, i privati che abbiano perso i benefici si rivarranno sul soggetto che per negligenza o per errore abbia causato il danno: impresa, professionisti, cessionario del credito.

Senonché nella Circolare 24/E dell'8 agosto 2020 l'agenzia delle Entrate ha puntualizzato che «qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del Dpr 29 settembre 1973, numero 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 46 1997, numero 471. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del Dlgs 18 dicembre 1997, numero 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi».

Gli errori da parte dei professionisti
La legge prevede, inoltre, che coloro che rilascino attestazioni e asseverazioni infedeli siano soggetti a una sanzione amministrativa compresa tra i 2 mila e i 15 mila euro per ogni attestazione mendace (oltre ai reati di falsità ideologica di cui agli articoli 481 e 483 del Codice penale e altri reati e oltre a eventuali sanzioni disciplinari degli Ordini professionali di appartenenza).

Di conseguenza, per tutelarsi da eventuali errori che darebbero luogo a un risarcimento, i tecnici abilitati devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non inferiore a 500 mila euro. L'obbligo viene meno nel caso in cui sia stata già stipulata una polizza per danni derivanti da attività professionale, a condizione però che l'assicurazione, fra le altre cose, non presenti esclusioni relative ad attività di asseverazione e preveda un massimale non inferiore a 500 mila euro.

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