Condominio

La richiesta di danni da infiltrazioni di acqua sporca si estende anche al condominio

La domanda attorea si estende automaticamente al terzo pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile

di Maurizio Tarantino

È la sentenza della Cassazione 15232 depositata il 1° giugno 2021 ad occuparsi del caso dei danni da infiltrazioni di acqua sporca in un appartamento.

La vicenda e le pronunce di merito
Tizio convenne Caia in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall'infiltrazione di acque luride provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà della convenuta. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva che non poteva esserle addebitato alcun danno,essendo la responsabilità del condominio, in alternativa, di Sempronia, proprietaria di un altro appartamento dello stabile.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettarono la domanda. In particolare, secondo la Corte territoriale, a seguito dell'istruttoria, era emerso che l'acqua era fuoriuscita dall'appartamento di Caia ed aveva danneggiato quello di Tizio, ma che ciò era da ricondurre alla presenza di un frammento di laterizio nella conduttura, il quale aveva ostruito il passaggio dell'acqua. Dunque, essendo l'ostacolo all'interno dello scarico condominiale, era evidente che la convenuta non poteva essere ritenuta responsabile del danno ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile, essendo stata, anzi, anch'essa danneggiata dalla fuoriuscita dell'acqua. Nei confronti del condominio, invece, l'appellante non aveva proposto alcuna domanda, se non tardivamente soltanto in fase di replica, per cui nessuna condanna poteva essere pronunciata a carico del medesimo.

Le contestazioni
Avverso il provvedimento in esame, Tizio aveva proposto ricorso in Cassazione contestando che la sentenza era errata perché la convenuta costituendosi in giudizio aveva chiesto non solo che fosse esclusa la sua responsabilità ma che fosse dichiarata quella del condominio. Quindi, secondo il ricorrente, si trattava di una chiamata del terzo responsabile e non di una chiamata in garanzia. Pertanto, il giudicante doveva individuare i soggetti obbligati nel condominio oppure nell'altra condomina Sempronia.

Chiamata del terzo responsabile
Secondo la Suprema corte il comportamento di Caia (convenuta) costituiva una chiamata del terzo responsabile e non una chiamata in garanzia, per cui doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estendeva automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza,dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cassazione 516/2020). Quindi, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno di un'apposita istanza in tal senso.

La prova del responsabile del danno
Su tale aspetto, secondo i giudici di legittimità,nella vicenda non rilevava che la Corte territoriale avesse affermato che non era stato provato con esattezza chi fosse il responsabile del fatto, perché le regole in materia di responsabilità del custode presuppongono che il danneggiato debba provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità, restando poi a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito.

In conclusione, la richiesta di danni nei confronti di un proprietario si estende anche al condominio se il convenuto lo chiama in causa come terzo responsabile. Questa fattispecie differisce dalla chiamata del terzo in garanzia dove convivono due rapporti distinti benché confluiti in un unico processo. Per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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