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Documenti omessi in assemblea ma forniti in mediazione. L’assemblea va ripetuta?

Un condomino impugna l'assemblea per non aver potuto prendere visione di tutta la documentazione contabile. Nel corso dell'instaurata mediazione vengono forniti i documenti richiesti. Il verbale conclusivo della mediazione deve/può contenere l'obbligo di ripetere l'assemblea impugnata? C'è giurisprudenza in merito? E quali le norme di riferimento?

di Rosario Dolce

La domanda

Un condomino impugna l'assemblea per non aver potuto prendere visione di tutta la documentazione contabile. Nel corso dell'instaurata mediazione vengono forniti i documenti richiesti. Il verbale conclusivo della mediazione deve/può contenere l'obbligo di ripetere l'assemblea impugnata? C'è giurisprudenza in merito? E quali le norme di riferimento?

A cura di Smart24 Condominio

Dalla formulazione della domanda del lettore si suppone che lo stesso abbia impugnato una delibera assembleare avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto annuale di gestione, stante la mancata documentazione dei giustificativi contabili. La giurisprudenza di legittimità e lo stesso Legislatore del 2012 (artt. 1129, comma 2, e 1130-bis, comma 1, c.c.) hanno enucleato un vero e proprio diritto del condomino di partecipare in maniera informata all’assemblea. La Suprema Corte ha qualificato come annullabile il rendiconto approvato senza avere messo il condòmino richiedente in condizione di visionare preventivamente le pezze giustificative (Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4445). In quest’ultimo caso l’abuso del diritto era stato individuato in capo all’amministratore, reo di non avere dato risposta al condomino, seppure la richiesta di accesso fosse pervenuta proprio a ridosso della data dell’assemblea in prima convocazione.

Ciò posto, andiamo alla seconda parte della domanda, vale a dire quella n ordine all'esito della mediazione. Sembrerebbe che la produzione dei giustificativi, nel qual caso, abbia soddisfatto le richieste del condòmino, per cui la mediazione si potrebbe concludere con esito positivo, lasciando così immutata la delibera assembleare.

Viceversa, se così non fosse stato, sarebbe necessario, prima di concludere il procedimento di mediazione, rimettere in discussione l'approvazione del rendiconto assembleare, previa emenda degli errori ivi presenti. Sotto tale aspetto, la nuova eventuale approvazione del rendiconto (emendato) determinerebbe automaticamente la revoca della delibera impugnata, con le inevitabili conseguenze sotto il profilo sostanziale ed economico.

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