Condominio

Slittano al 2022 le nuove norme anticendio, ma i condomìni devono prepararsi per tempo

Prescrizioni diverse in relazione all’altezza dell’edificio

di Marco Vacca, Presidente di XFIRE srl

Il decreto legge 81/08 si applica ai luoghi di lavoro, lo è anche un condominio e questo va tenuto in debito conto a meno di non voler ritenere che un albergo dev'essere dotato di impianti di rilevazione antincendio, allarmi, impianti di spegnimento, estintori e cartellonistica dedicata, un condominio no. Ci viene in aiuto il Dm del 25 gennaio 2019 che introduce e un concetto innovativo sulla sicurezza, che coinvolge anche chi l'edificio lo vive, gli occupanti del condominio. In base ad una suddivisione di livelli di prestazione, si identificano misure diverse da attuare da parte dell'amministratore e dei condòmini.

La plate a di riferimento e lo slittamento dell’entrata in vigore
Dai dati Istat si stima che siano coinvolti 1,5 milioni di edifici, con ovvie difficoltà gestionali nell'organizzazione delle assemblee per deliberare. Da qui, vista anche l'ancora attuale situazione di emergenza pandemica, la decisione di prorogare la messa a norma a 6 mesi dal termine della situazione di emergenza. Con tutta probabilità si andrà al 2022.

Le misure a seconda dell’altezza dell’edificio
Vediamo però da subito il nuovo articolo 9-bis del decreto che attribuisce «nuovi livelli di prestazione» e, di conseguenza, le diverse misure da adottare in base all'altezza degli edifici.

Il livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m, prevede:
•foglio informativo da esporre in bacheca
•informazioni di emergenza a tutti i condòmini
•verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio.

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

I diversi livelli
Il livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m, prevede:
•foglio informativo da esporre in bacheca
•cartellonistica
•informazioni di emergenza a tutti i condòmini (anche in lingua straniera)
verifica periodica della pianificazione dell'emergenza o eventuali nuovi inquilini stranieri o nuove attività insediate (es. Uffici)o eventuali lavori di ristrutturazione
•verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio
•registro dei controlli

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al Dpr 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Il livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m < h ≤ 80 m, prevede le stesse misure adottate per il livello di prestazione 1, con l'aggiunta di
•Impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Il livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi oltre gli 80 metri prevede le stesse norme relative al livello 2, con l'aggiunta di
•Nomina Responsabile della Gsa (anche lo stesso amministratore)
•Nomina Coordinatore dell’emergenza(con attestato di idoneità tecnica – rischio elevato)
•Impianto Evac
•Individuazione Centro di gestione delle emergenze(locale dedicato con planimetrie, schemi impianti, centrale EVAC, centrale controllo impianti, ecc.).

I condomìni
È necessario che si affidato a società qualificate un servizio di consulenza antincendio che deve necessariamente prevedere:
1. Sopralluogo
2. Relazione
3. Elaborati gestione emergenze:a) foglio informativo (cartello in alluminio easy fix da esporre in bacheca)b) manuale di istruzioni di emergenza per i condòmini) foglio di consegna delle istruzioni di emergenza ai condomini
4. Eventuali offerte relative agli adeguamenti necessari evidenziati nella relazione per i seguenti prodotti: a. cartellonistica b. estintori c. lampade emergenza d. registro antincendio cartaceo con cassetta e verifica biennale della pianificazione dell'emergenza
f. allarme acustico/luminoso a riarmo con attivazione a pulsante


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