Condominio

Mediazione obbligatoria: effettività del procedimento

Necessario conoscere bene l’istituto per non incappare in errori quali l’omesso deposito del verbale che rende il giudizio improcedibile

di Fabrizio Plagenza

È noto che, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Dlgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione. Si tratta, in questi casi, di mediazione cosiddetta obbligatoria. La legge, oltre a non ammettere ignoranza, appare chiara nell'esposizione delle norme che disciplinano l'istituto. Ciò che, ancora oggi, dopo undici anni di entrata in vigore nel nostro ordinamento, del procedimento di mediazione, sembra essere la ratio dell'istituto.

Gli errori che si possono compiere
Probabilmente a causa di una cultura volta al contenzioso piuttosto che basata sulla mediazione, si riscontra, spesso, una mancanza di consapevolezza nell'operato dei professionisti.Ed ecco che, troppo spesso, la superficialità con cui si affronta un procedimento di mediazione può indurre preparati professionisti a commettere errori. Accade, ad esempio, di non conoscere o di sottovalutare l'esistenza e l'importanza dell'articolo 8 comma 1 Dlgs 28/2010 che prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione (addirittura, secondo Tribunale di Napoli, sezione sesta, 04 dicembre 2019, il citato articolo 8 Dlgs 28/2010 configura un «preciso onere della parte»).

Omesso deposito del verbale di mediazione
Accade, altresì, che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non venga assolta, a causa della condotta non corretta tenuta dalla parte che ne abbia interesse. È il caso trattato dal Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 18 marzo 2021, numero 4848 che si è occupato dell'ipotesi e delle conseguenze dell'omesso deposito del verbale attestante l'effettivo esperimento del procedimento.L'attore conveniva in giudizio la controparte per sentire convalidare lo sfratto per morosità, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore il quale si costituiva in giudizio, opponendosi alla convalida di sfratto.

Il Giudice “mutava il rito” e, successivamente, invitava le parti ad introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio per materia ex articolo 5 Dlgs 28/10. Tuttavia, in udienza, la parte onerata si limitava a dichiarare che «…la mediazione ha avuto esito negativo, senza, tuttavia, allegare alcun verbale attestante la circostanza nei suddetti termini dedotta; né tantomeno alcun verbale attestante l'esperimento del suddetto procedimento è stato depositato nella successiva udienza».Dalla condotta tenuta con evidente troppa superficialità (e, probabilmente, scarsa conoscenza del procedimento di mediazione), derivava la conseguenza negativa (per chi aveva interesse alla domanda giudiziale) dell'improcedibilità del giudizio con l'ulteriore fardello della condanna al pagamento delle spese legali.

I precedenti
Già in passato, lo stesso Tribunale di Roma, con la sentenza 3159 del 23 febbraio 2021, aveva “bacchettato” l'attore e lo aveva dichiarato decaduto dal termine per impugnare la delibera, anche per il mancato rispetto dell'articolo 8 comma 1 Dlgs 28/2010 che prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione. Il consiglio che, ancora una volta sembra emergere dalla lettura della sentenza in commento è, dunque, volto a riconoscere importanza alla conoscenza del procedimento di mediazione. Imparare a conoscerne la ratio, probabilmente, aiuterebbe il professionista a diminuire l'errore professionale.

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