Condominio

L’omesso invio del verbale non inficia la validità della delibera ma sposta il termine per l'impugnativa

La decorrenza del termine di trenta giorni parte dunque solo quando il condòmino è venuto a conoscenza dei contenuti del verbale

di Giuseppe Zangari

Secondo quanto si evince dalla pronuncia in commento, la numero 981/2021 del Tribunale di Cosenza, un condòmino lamenta la nullità della delibera per non essergli mai stato trasmesso il verbale della seduta in cui era rimasto assente, tant'è vero che egli avrebbe conosciuto la decisione impugnata solo in occasione della successiva notifica di un decreto ingiuntivo per oneri condominiali. Il condominio eccepisce la tardività dell'impugnativa poiché avvenuta oltre i termini dell'articolo 1137 del Codice civile e, con riferimento all'omesso invio del verbale, obietta che il ricorrente era comunque a conoscenza della decisione poiché ratificata in una successiva adunanza cui lo stesso aveva partecipato personalmente.

La sentenza
Al di là dei motivi di merito che conducono al rigetto dell'impugnativa, la pronuncia è degna di nota nell'applicazione del principio secondo cui l'omesso invio del verbale non inficia l'intrinseca validità della delibera, bensì semplicemente pospone la decorrenza del termine di trenta giorni utile all'impugnativa.

Un principio già affermato in giurisprudenza, cui rinvia il Tribunale calabrese: «l'omessa comunicazione del deliberato assembleare al condomino assente (come nel caso in esame) non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha come effetto esclusivamente la mancanza della decorrenza del termine per procedere alla impugnazione della delibera medesima per i vizi propri della stessa; la deliberazione non è illegittima perché non comunicata al condomino assente, ma quest'ultimo può impugnarla entro trenta giorni dalla conoscenza della stessa e in assenza della prova della data di tale comunicazione non potrà dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali da parte del medesimo»(Corte d'appello di Catania, sentenza 411/2020).

La decorrenza del termine
Ciò che invece la sentenza non approfondisce è il momento in cui inizia a decorrere il termine per l'impugnativa.L'articolo 1137, per l'appunto, parla genericamente di «data di comunicazione della deliberazione», e su tale aspetto la Cassazione ha precisato che «in capo al condòmino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea, ove difetti la prova dell'avvenuto recapito al suo indirizzo del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione di conoscenza posta dall'articolo 1335 Codice civile, e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa» (Cassazione 29386/2011).

Di conseguenza - prosegue la Corte in una successiva pronuncia - il termine decorre dal momento in cui il condomino assente ha effettiva notizia della delibera che intende impugnare, ossia «abbia acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni»(Cassazione a 16081/2016).

La conoscenza del verbale non recapitato
In particolare, sono due le occasioni in cui il condòmino può venire a conoscenza di un verbale mai recapitatogli: nel corso di una successiva assemblea in cui sia rimessa in discussione, se non addirittura sostituita, la precedente decisione; oppure a fronte della notifica di un decreto per oneri condominiali imperniato sulla delibera sconosciuta all'ingiunto.Circostanze entrambe verificatesi nella vicenda in esame.

In particolare, con riferimento alla seconda evenienza, la giurisprudenza è tuttora divisa tra l'orientamento – per la verità, oramai minoritario - che fa decorrere il termine per impugnare dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo («…l'impugnativa non era stata introdotta (…) nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della delibera cioè dalla notificazione del decreto ingiuntivo con il quale il condominio aveva chiesto a N.L. il pagamento degli oneri condominiali da lui dovuti)»(Cassazione 14661/2013);«Come ammesso dallo stesso consorzio non ha ricevuto alcuna comunicazione di dette delibere.

I termini di impugnazione
Pertanto, ha avuto conoscenza delle medesime solo con la notifica del decreto ingiuntivo, o meglio con l'esame del fascicolo monitorio in cui sono state depositate. Ebbene, considerato che tra la notifica del decreto ingiuntivo, verificatasi il 27 maggio 2010, e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, verificatasi il 7 luglio 2010, sono decorsi più di trenta giorni l'impugnazione è intempestiva ex articolo 1137 Codice civile»(Tribunale di Roma, sentenza 920/2013) .

C’è poi l'orientamento che fa coincidere il termine con la scadenza dei quaranta giorni utili a promuovere l'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Codice di procedura civile («La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condòmino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex articolo 1137 Codice civile, né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 codice civile, che postula il recapito all'indirizzo del condòmino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente, a quella di proposizione dell'opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui all'articolo 641 Codice procedura civile»(Cassazione 16081/2016).

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