Condominio

Non sono sempre da ripartire le spese di impermeabilizzazione del tetto

Nel caso specifico un condòmino aveva anticipato i lavori, di cui però non era poi stata provata l’urgenza

di Annarita D’Ambrosio

Anticipare la spesa di lavori condominiali può costare caro, nel senso che, qualora si tratti di interventi riconosciuti poi come non urgenti, restano a carico di chi li commissiona, senza che possa rivalersi su un altro condòmino a cui si era chiesto di compartecipare. È in estrema sintesi quanto confermato dalla pronuncia 11463/2021 della Cassazione, seconda sezione civile, depositata il 30 aprile.

La vicenda
A rivolgersi ai giudici di legittimità un condòmino che chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra proprietaria per la restituzione delle spese anticipate per la manutenzione straordinaria del tetto di copertura dell’edificio. Lavori che il ricorrente definiva necessari ed urgenti per le infiltrazioni verficatesi nel suo appartamento. Si opponeva la condòmina convenuta e in sede di merito aveva visto riconosciute le sue ragioni: i lavori non era provato che fossero urgenti ex articolo 1134 Codice civile.

Il ricorso alla Suprema corte
Pertanto, in Cassazione tre i motivi sollevati dal condòmino ricorrente, il primo dei quali metteva in dubbio la stessa applicabilità delle norme sul condominio, richiamando, nel caso specifico, quelle della comunione. Non vi era nello stabile una organizzazione di tipo condominiale e quindi per la tutela del bene comune (il tetto in questo caso) la condòmina era tenuta a partecipare alle spese. Il condòmino poi richiamava la mancata contestazione da parte dell’altra proprietariadell’urgenza dei lavori e nel terzo motivo si lamentava del fatto che il giudice di merito non avesse esaminato alcune raccomandate da lui prodotte.

Quando si applica la disciplina condominiale
Nel respingere i tre motivi, la Cassazione precisa: in sede di legittimità vanno espressamente indicati gli atti contestati, cosa nel caso specifico non fatta dal ricorrente che era perfino entrato in contraddizione, negando l'esistenza del condominio al quale negli atti del precedente giudizio aveva invece fatto riferimento. Perchè si applichi la disciplina condominiale - ricorda la Corte - «è sufficiente un frazionamento della proprietà e un collegamento strumentale, materia o funzionale, a prescindere dalla formazione del regolamento condominiale o delle tabelle millesimali». Quanto agli altri due motivi, la Corte puntualizza che sono questioni di merito e come tali non valutabili dalla Suprema corte.

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