Condominio

In agguato l’indebita percezione di aiuti statali

Il percepire un’agevolazione utilizzando falsa documentazione può indurre a ritenere che il soggetto, con un’unica azione, possa aver integrato una pluralità di reati: di «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche» (articolo 640-bis del Codice penale) o di «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» (articolo 316-ter), insieme agli articoli 2 o 3, Dlgs 74/2000.

Il concorso è “stemperato” dal criterio della specialità di cui all’articolo 15 del Codice penale. Seguendo questi principi, è dunque possibile ritenere che i reati tributari si pongano di norma in rapporto di specialità con quelli di truffa, con la conseguenza che la medesima azione posta in essere dal soggetto attivo possa integrare solo la fattispecie speciale. Conseguenza automatica di tale principio è la riviviscenza della fattispecie di reato generale, laddove non risulti integrata la fattispecie di reato speciale.

La configurazione dei crimini dell’articolo 640 bis o 316 ter del Codice penale dipende dalla presenza di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato». Tale formulazione, presente sia nell’artcilo 640-bis che nel 316-ter, sta a indicare che il danno procurato allo Stato deve essere cagionato non con una qualsiasi condotta del soggetto attivo, bensì mediante l’indebita fruizione di un’erogazione pubblica. L’articolo 316-ter, nel descrivere la condotta, utilizza, in luogo dell’espressione «con artifizi o raggiri», la formula «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute». In aggiunta, l’elemento dell’induzione in errore della pubblica amministrazione è assente nella formulazione dell’articolo 316-ter e viceversa presente nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis. Dunque, si rientra nella più lieve fattispecie delittuosa dell’articolo 316-ter quando i poteri di controllo sulle condizioni di accesso al trattamento agevolato sono previsti solamente ex post, ossia solo successivamente all’erogazione.

Sembra doversi dunque concludere che, nel caso di fraudolento esercizio del diritto di detrazione conferito dall’articolo 119, essendo i controlli dell’amministrazione finanziaria solo eventuali e successivi all’insorgenza del diritto alla detrazione e/o all’utilizzo del credito di imposta o, ancora, alla sua successiva cessione a terzi, la fattispecie di reato astrattamente configurabile sia da rinvenire nell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Per quanto attiene all’elemento oggettivo occorre che il contribuente sia consapevole del carattere fittizio della detrazione indicata, e comunque si decida a presentarla. Infine, per il professionista che abbia rilasciato la falsa certificazione che ha permesso al contribuente di fruire indebitamente del superbonus, è possibile ipotizzare che tale comportamento integri un concorso di persone nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

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