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Bonus facciate, come regolarsi con la «prevalenza abitativa»?

In un fabbricato posto nel centro storico (zona A) è in programma di tinteggiare le facciate (bonus 90%) e di rifare il tetto (bonus 50%) usufruendo dello sconto in fattura. È emerso in maniera inequivocabile che la maggior parte delle superfici (80%) è destinata a negozi e uffici e manca pertanto la “prevalenza abitativa” (Iva al 22%). Per il 50% direi che, come consuetudine, usufruiranno solo le unità abitative. Per il 90%, di per sé assai estensivo e che ricomprende anche le società di capitali, come mi dovrò comportare? Usufruiranno tutti in questo caso oppure solo le unità abitative ? Lo sconto in fattura è comunque applicabile anche se usufruiscono solo le abitative ?

di Nadia Parducci

La domanda

In un fabbricato posto nel centro storico (zona A) è in programma di tinteggiare le facciate (bonus 90%) e di rifare il tetto (bonus 50%) usufruendo dello sconto in fattura. È emerso in maniera inequivocabile che la maggior parte delle superfici (80%) è destinata a negozi e uffici e manca pertanto la “prevalenza abitativa” (Iva al 22%). Per il 50% direi che, come consuetudine, usufruiranno solo le unità abitative. Per il 90%, di per sé assai estensivo e che ricomprende anche le società di capitali, come mi dovrò comportare? Usufruiranno tutti in questo caso oppure solo le unità abitative ? Lo sconto in fattura è comunque applicabile anche se usufruiscono solo le abitative ?

A cura di Smart24 Condominio

Il Bonus facciate è un beneficio fiscale che dà diritto ad una detrazione Irpef o Ires nella misura del 90% delle spese effettuate per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche strumentali, localizzati in zone A e B. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
• le società semplici • le associazioni tra professionisti
• i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Pertanto nel caso presentato tutti possono accedere al Bonus facciate, purché abbiano il titolo per la detenzione dell'immobile.Il decreto Rilancio ha previsto anche per il bonus facciate la possibilità di cedere il credito relativo al bonus facciate, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 90%.

Dunque, chi realizza lavori agevolati con il bonus facciate può optare o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura non erano previsti per il bonus facciate. Quindi per effetto di tale Decreto, chi ha diritto al bonus facciate può scegliere:
•la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni;
•la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti, banche e istituti di credito;
•lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.

Queste opzioni sono valide per i lavori realizzati nel 2020 e nel 2021. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura.Pertanto nel caso presentato tutti potranno usufruire dello sconto in fattura per il bonus facciate.

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