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Consuntivo a metà ma approvato dall’assemblea

Qualora il bilancio consuntivo venga approvato dall'assemblea condominiale, ma nel medesimo non vengano indicati gli importi e i destinatari di bonifici effettuati verso terzi, la delibera è da considerarsi annullabile o nulla?

di Rosario Dolce

La domanda

Qualora il bilancio consuntivo venga approvato dall'assemblea condominiale, ma nel medesimo non vengano indicati gli importi e i destinatari di bonifici effettuati verso terzi, la delibera è da considerarsi annullabile o nulla?

A cura di Smart24 Condominio

Quando si si discorre di rendiconto condominiale occorre fare riferimento all'articolo 1130 bis codice civile, a mente del quale lo stesso deve contenere le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espresse in modo da consentire l'immediata verifica. Esso si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso o delle questioni pendenti.

Particolare rilievo assume il registro di contabilità, il quale, stando alla previsione di cui all'articolo 1130 n. 7, ultimo capoverso, codice civile, contiene in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita.Ragione per cui si ritiene che l'omesso appostamento in seno ad esso di alcune disposizioni economiche e finanziarie poste in essere dall'amministratore potrebbe rendere il rendiconto o consuntivo non veritiero, falsando i saldi di bilancio finali, in entrata e in uscita.

In quanto tali, il rendiconto dovrebbe qualificarsi nullo, più che annullabile, specie se una simile omissione discenda da un artifizio contabile (alla stregua dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 4806 del 2005).

Quanto appena esposto è stato ben sintetizzato dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in punto, in una ormai remota sentenza, aveva avuto cura di riferire che «mentre un rendiconto non veritiero è affetto da nullità assoluta, che si trasmette necessariamente alla deliberazione della assemblea che lo approva, un rendiconto semplicemente mal redatto, secondo i più rigorosi criteri contabili, qualora approvato dall'assemblea è, al più, annullabile, se impugnato nel breve termine di decadenza previsto dalla legge» (App. Milano 20 maggio 1992, Arch. locazioni 1992, 803).

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