Condominio

Tabelle: valida la delibera di nomina di un tecnico per la modifica approvata a maggioranza semplice

Le tabelle infatti in tal caso restano inalterate. La delibera per modificarle necessita invece di diverso quorum

di Rosario Dolce

Sono due le questioni trattate dalla corte di Cassazione in tema condominiale, nella ordinanza 6821 dell'11 marzo 2021, entrambe importanti, per delineare alcuni principi cardine in tema di impugnazione delle delibere assembleari. Gli aspetti toccati dal provvedimento riguardano, da una parte, lo status di condòmino, (anche) nell'ambito della comproprietà di un immobile, e, dall'altra parte, la nomina del tecnico a cui demandare il compito di revisionare le tabelle millesimali previgenti (di natura giudiziaria, nel caso in specie).

Il condòmino comproprietario
Andiamo ad esaminare il primo punto trattato.Chi impugnava la delibera, invero, lamentava di essere comproprietario dell'unità immobiliare e, in quanto tale, affermava che la delibera assembleare fosse invalida nella misura in cui la convocazione di cui all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile – seppure in regime ante riforma - non fosse parimenti pervenuta agli altri comproprietari, ossia comunisti.

I giudici di legittimità, nel qual caso, hanno respinto la doglianza, ritenendo di mantenere costante l'orientamento tracciato sin dal 2014 (con ordinanza 9082), secondo cui, anche nel caso della comproprietà, la legittimazione all'impugnazione spetta esclusivamente al condòmino pretermesso (quindi, in tale sede, viene esteso tale status e a ciascuno dei comproprietari, che, secondo la novella del 2013, potrebbero ben qualificarsi come aventi diritto).In altri termini, chi sia stato regolarmente convocato non può lamentare che gli altri comunisti non lo siano stati, trattandosi di una lamentela di natura “personale”.

La delibera relativa alla nomina del tecnico
Il secondo aspetto, trattato dal provvedimento in commento, riguarda, invece, l'impugnazione della delibera che dispone la nomina del tecnico per revisionare, eventualmente, le tabelle millesimali, in funzione dei quorum decisionali. Nel qual caso, il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso dinanzi ad esso, in quanto la questione di fondo da trattare nella fattispecie concerne, più che aspetti inerenti alla legittimità della delibera, alla relativa interpretazione (involgendo, dunque, aspetti meramente fattuali).

Il giudice di merito aveva, infatti, considerato la deliberazione in commento come meramente perlustrativa, ossia programmatica, siccome l'adunanza dei condòmini, con essa, aveva semplicemente deciso di demandare al tecnico di provvedere all'esame delle tabelle preesistenti, programmando, nel caso in cui avesse riscontrato un errore, la pianificazione di quelle nuove (che sarebbero state approvate in altra sede).In quanto tale, l'assemblea non ha disposto – a dispetto di quanto affermato dal ricorrente – alcuna modifica di sorta, per cui la deliberazione impugnata, al netto di quanto pregiudizialmente rilevato, è stata ritenuta pienamente legittima, seppure sia stata sostenuta con una maggioranza semplice (1/3 millesimi) e non assoluta (500 millesimi).

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