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Superbonus su supercondominio con aggiunta di un impianto di acqua calda sanitaria

In un supercondominio composto da 12 edifici, e dotato di un unico codice fiscale, esiste un impianto centralizzato di riscaldamento. Dovendo procedere alla sostituzione delle caldaie nell'ambito del progetto superecobonus, si pensa di realizzare anche un impianto centralizzato di acqua calda sanitaria. Con quali modalità deve essere assunta la delibera?

La domanda

In un supercondominio composto da 12 edifici, e dotato di un unico codice fiscale, esiste un impianto centralizzato di riscaldamento. Dovendo procedere alla sostituzione delle caldaie nell'ambito del progetto superecobonus, si pensa di realizzare anche un impianto centralizzato di acqua calda sanitaria. Con quali modalità deve essere assunta la delibera?

L'articolo 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio, individuano, tra gli interventi trainanti sulle parti comuni, quelli volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a con-densazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità im-mobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Ora, ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento.

Quanto alle modalità con cui deve essere assunta la delibera, basti al riguardo richiamare la previsione del comma 9 bis dell'articolo 119 del decreto rilancio, a mente del quale “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”.

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