Condominio

Dislivello tra l’ascensore ed il piano: condominio tenuto a risarcire i danni ad una anziana

La condotta di quest’ultima non esimeva dalle responsabilità trattandosi di persona fragile e considerando l’entità del dislivello

di Agostino Sola

Il condominio risarcisce il proprietario anziano caduto a causa del forte dislivello tra l'ascensore e il piano. Lo afferma il Tribunale di Savona che, con la sentenza 226/21, accoglie la richiesta di risarcimento presentata da un'anziana proprietaria contro il condominio e la compagnia di assicurazioni. La controversia consente di esaminare il caso della responsabilità del condominio da cose in custodia ex articolo 2051 Codice civile nel caso in cui l'ascensore non si arresti in coincidenza del piano ma vi sia, appunto, un dislivello più o meno significativo.

I fatti ed il tipo di responsabilità
Il caso all'attenzione del Tribunale di Savona è peculiare: un'anziana condomina cadeva rovinosamente entrando nell'ascensore condominiale poiché quest'ultimo, nell'arrestarsi, aveva creato un dislivello di circa venti centimetri rispetto al livello del piano. Sulla base di queste premesse, ritenuto responsabile il condominio ex articolo 2051 Codice civile, la condomina agisce per il risarcimento dei danni subiti. È bene chiarire che cosa sia la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia la cui disciplina è contenuta nell'articolo 2051.

Si tratta di un tipo di responsabilità a carattere oggettivo che si viene a configurare tutte quelle volte in cui si realizzi un danno per effetto di un bene (“una cosa”, appunto) posto sotto la custodia di un soggetto. A nulla rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.È il caso delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio, il caso del danno da caduta per disconnessione del manto stradale, il caso dei danni subiti a causa della caduta di neve ghiacciata dal tetto di un edificio. Gli esempi possono essere numerosi e non tutti attinenti all'ambito condominiale.

La custodia della cosa
Riassumendo, dunque, la responsabilità ex articolo 2051 muove dalla sussistenza di un rapporto di custodia tale da consentirne il potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo. Se la cosa provoca comunque un danno a terzi, fatto salva l'ipotesi liberatoria del caso fortuito, il custode è ritenuto responsabile. In condominio tale responsabilità grava sull'ente di gestione (lo stesso condominio) in quanto custode dei beni e dei servizi comuni e, per questo, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché i condòmini o i terzi estranei non subiscano un danno per colpa delle cose comuni (scale, ascensori, tetti, facciate, cortili).

Il caso fortuito
La questione, allora, può essere così posta: nel caso in cui vi sia un dislivello tra ascensore e livello del piano, tale circostanza straordinaria (perché evidentemente non connessa ad un utilizzo ordinario) può essere dedotta quale caso fortuito? Innanzitutto, si chiarisca come il caso fortuito sia un fattore attinente al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È il caso, ad esempio, del fenomeno meteorologico improvviso ed eccezionale. È il caso, ad esempio, della condotta incauta del danneggiato. È il caso, ancora, della perdita di olio intervenuta poco prima da un veicolo di passaggio.

La valutazione del caso fortuito è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie, però, avuto riguardo alle specifiche risultanze istruttorie, non si è ritenuto che la disattenzione dell'anziana condomina potesse esimere il condominio dalla propria responsabilità. È interessante, allora, osservare perché nel caso di specie il Tribunale ha così deciso.

Le colpe del condominio
In primo luogo, il dislivello non era di pochi centimetri (ipotesi frequente di arresto non ottimale dell'ascensore) ma assumeva dimensioni apprezzabili ed era non facilmente percepibile.In secondo luogo, l'ordinaria cautela deve essere tarata sul soggetto al quale è richiesta. E, quindi, nel caso di specie, l'ordinaria cautela che si può richiedere ad un soggetto fragile e dalla mobilità ridotta è diversa da quella che si può pretendere da una persona giovane ed in perfetta salute. Il riferimento all'ordinaria cautela è essenziale per dimostrare la colpa del danneggiato e che il danno sia stato determinato da un comportamento poco attento dello stesso.

Ciò nonostante, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del danneggiato abbia comunque concorso a causare l'evento (nella misura del 30%), senza però escludere la responsabilità oggettiva del condominio. Ciò significa che, al contrario, non sempre il danno derivante dal dislivello tra ascensore e piano, anche se di dimensioni apprezzabili, può essere ascritto all'esclusiva responsabilità del Condominio. Se, infatti, con riguardo alle particolari del danneggiato, il pericolo sia facilmente percepibile e superabile, sarà più probabile definire come incauta la condotta qualora prestando l'ordinaria cautela (sempre con riguardo alle particolari del danneggiato) si sarebbe potuta evitare la situazione di danno.

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