Condominio

Annullabile la delibera approvata ma non adeguatamente inserita nell’ordine del giorno

Respinte le ragioni del condominio secondo il quale la decisione non avesse carattere deliberativo: erano stati usati - dicono i giudici - i termini confermare e ratificare

di Selene Pascasi

L'ordine del giorno deve avere un contenuto informativo sufficientemente completo per mettere gli interessati in condizione di prepararsi adeguatamente sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea e valutare l'opportunità di presenziarvi. Le delibere non pertinenti all'ordine del giorno, quindi, potranno essere annullate. Tuttavia, per la loro validità non sarà necessario che nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano indicati in termini analitici e specifici – così da prefigurare sviluppo ed esito della discussione – ma sarà sufficiente che siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili. Lo marca il Tribunale di Roma con sentenza numero 13577 del 6 ottobre 2020.

I fatti
A citare il condominio, per impugnare delle delibere, è un proprietario. Motivo principale, il fatto che l'assemblea avesse deciso su una circostanza (incaricare l'amministratore di proseguire con lo stesso soggetto nella fornitura dei servizi fino ad allora erogati) non inserita all'ordine del giorno. E non era sufficiente aver titolato l'argomento «appalto servizi condominiali». Peraltro, così facendo, grazie a successiva delibera, aveva consentito al soggetto (con il gradimento solo di alcuni condòmini) di proseguire il servizio esistente pronunciandosi su un tema divisivo e non posto all'ordine del giorno. Domanda sul punto accolta.

I contenuti dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno, ricorda il Tribunale, deve avere un contenuto informativo sufficientemente completo per mettere gli interessati in condizione di prepararsi adeguatamente sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea e di valutare l'opportunità di presenziarvi o meno. È quindi necessario che le deliberazioni adottate siano ad esso pertinenti. In caso contrario, ne risulta un vizio che determina l'annullabilità della delibera.

Utile, anche l'indicazione dalla giurisprudenza per la quale, ai fini della validità delle delibere, non occorre che nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano elencati in termini analitici e specifici, in modo da prefigurare lo sviluppo e l'esito della discussione, essendo sufficiente che siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili (Cassazione 13047/2014). È, però, innegabile la necessità che tali argomenti siano almeno indicati a tutela del diritto di ciascun condomino di partecipare informato all'assemblea o scegliere se parteciparvi alla luce di ciò che costituirà oggetto di discussione e decisione.

Conclusioni
Ebbene, nella vicenda, l'ordine del giorno non prefigurava affatto una decisione confermativa della necessità di proseguire il rapporto in questione, o del tema precedentemente deliberato. Ed a nulla valeva la difesa del condominio che aveva tentato di affermare come non si trattasse di una vera e propria delibera. L'uso dei verbi “confermare” e “ratificare”, sottolinea il giudice, non era casuale ma esprimeva palesemente una volontà deliberativa con ogni conseguenza giuridica.

Sotto quel profilo, allora, andava accolta la richiesta formulata dal proprietario tesa ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata siccome decisiva sull'argomento. Respinta una seconda lamentela inerente l'approvazione di tabelle millesimali, il Tribunale condanna il Condominio al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dall'uomo.

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