Condominio

L’amministratore può rimuovere l’apertura di un varco nel balcone se limita l’uso del bene comune

Trattandosi di attribuzione che gli è propria non necessita di autorizzazione assembleare

di Rosario Dolce

La domanda azionata dall'amministratore condominiale, in base al disposto dell'articolo 1102 Codice civile, ed avente quale fine quello di ripristinare i luoghi per come si rinvenivano originariamente ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene comune e non è una azione negatoria di cui all'articolo 949 Codice civile. A stabilire l'importante principio – utile anche per calibrare, come vedremo appresso i poteri di legittimazione dell'amministratore - è la Cassazione con l'ordinanza 7884 del 19 marzo 2021.

Il fatto
Il caso da cui prende spunto la vicenda è l'apertura praticata dal condòmino del piano terra nella ringhiera del balcone di sua proprietà, che le consentiva di scendere direttamente nel cortile comune.

I limiti dell'articolo 1102 Codice civile
Intanto, nel provvedimento in commento si riflette sull'esatta contestualizzazione giuridica dell'azione esercitata dal condominio, la quale – a dispetto di quanto riferito nella sentenza impugnata – non è una negatoria, giacché ciascun condòmino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità.Quindi, adattando al caso in specie quanto appena riferito, se ne conviene che il condòmino che si serve del muro perimetrale per ricavarne maggior vantaggio nel godimento di un'unità immobiliare già strutturalmente e funzionalmente collegata al bene comune lo fa nell'esercizio del diritto di condòmino, i cui limiti sono segnati dalla previsione di cui all'articolo 1102 Codice civile, e non avvalendosi di alcuna servitù di sorta.

I poteri dell'amministratore
In questa ipotesi, l'interesse, di cui l'amministratore domanda la tutela, è un interesse comune, in quanto riguarda la disciplina dell'uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti.La denuncia dell'abuso della casa comune – così, chiosa l'ordinanza in esame – da parte di un condòmino, rientra, pertanto tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta di compiere all'amministratore, ai sensi dell'articolo 1130, numero 4 Codice civile, senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condòmini (in punto, sono stati richiamati anche dei precedenti, per come risalenti alla corte di Cassazione 6190/201; 13611/00; 3561/72; 943/62).

L'amministratore, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessità di alcuna autorizzazione assembleare (Cassazione civile, 10865/16).

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