Condominio

Revoca senza giusta causa dell’amministratore: va corrisposto il risarcimento del danno

Il contratto sottoscritto infatti è un mandato oneroso e si applica l’articolo 1725 Codice civile

di Annarita D’Ambrosio

L’amministratore di condominio in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine ha diritto oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali creduti al risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 1725 Codice civile, primo comma, a meno che la revoca non sia giustificata dalle cause che avrebbero portato alla revoca giudiziale dell’incarico. Lo ha sancito la Cassazione con sentenza 7874 del 19 marzo introducendo dunque un importante principio.

I fatti e le pronunce di merito
A rivolgersi ai giudici di legittimità era stata una amministratrice a cui in primo e secondo grado era stata riconosciuto, dopo la revoca, solo il saldo del compenso pattuito fino all’esaurimento del rapporto, ma non il risarcimento con la motivazione che questo non è dovuto in materia di professioni intellettuali. Il rapporto tra amministratore e assemblea però sosteneva l'amministratrice nel ricorso in Cassazione non è un contratto d’opera intellettuale bensì un mandato con rappresentanza.

Il contratto di amministratore
Concorda la Suprema corte precisando che il contratto dell’amministratore certamente non costituisce prestazione d’opera intellettuale non essendo richiesta l’iscrizione ad alcun apposito albo o elenco, ma solo il possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità, rientrando tra le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, numero 4. Il contratto di riferimento è dunque quello di mandato come la Corte ha più volte chiarito (Cassazione 20137/2017; Cassazione 9082/2014; Cassazione 14197/2011).

L’assemblea, per l’articolo 1129 Codice civile può revocare il rapporto fiduciario sempre, anche prima della scadenza, ma trattandosi di un mandato oneroso all’amministratore va corrisposto il risarcimento danni ex articolo 1725 Codice civile, salvo - conclude la Corte - che a fondamento della revoca vi sia stata una giusta causa«indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico».

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