Condominio

Assemblea: è sufficiente la comunicazione al domicilio del condòmino dell'avviso di convocazione

È indifferente l'identità della persona che di fatto lo riceve

di Andrea Magagnoli

La validità dell’assemblea è garantito dalla comunicazione a tutti i condomini dell 'avviso di convocazione. Lo afferma la Cassazione con l' ordinanza numero 7066/2021 depositata il 12 marzo 2021.

I fatti
Il caso di specie trae origine dalla domanda di un condòmino diretta ad ottenere l’annullamento di una delibera assembleare. Assumeva infatti l’attore come la decisione dell'assemblea non avrebbe potuto essere considerata valida dato che egli non era stato posto in condizione di parteciparvi poiché non gli era stato notificato l’ avviso di convocazione dell’atto collettivo. Il condominio riteneva la decisione di primo grado illegittima tanto da appellarla .Deduceva il legale del condominio come la convocazione di tutti i condomini era ad ogni modo stata rituale e conforme alle norme vigenti dato che l'avviso di convocazione era stato comunque comunicato al domicilio del condomino che aveva richiesto l’annullamento della delibera condominiale.

Le pronunce di merito ed il ricorso in Cassazione
I giudici della Corte di appello ritenevano la tesi difensiva del condominio fondata tanto da riformare la sentenza di primo grado.Il procedimento a seguito dell' impulso del condomino che assumeva la lesione del proprio diritto anche in sede di legittimità con apposito atto del legale ove vi veniva dedotta la violazione del diritto a partecipare all' assemblea.Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con il provvedimento qui in commento.La questione più volte prospettatasi ai giudici della corte Suprema riguarda, come ovvio le modalità di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'assemblea condominiale .

La convocazione
In altri termini è necessario che tale atto pervenga nelle mani i tutti i condomini ovvero che essa più semplicemente giunga ai loro domicili risultando ad ogni modo indifferente l'identità della persona alla quale esso viene materialmente comunicato. I giudici della Cassazione propendono per la seconda soluzione, al fine di potere essere validamente informato è sufficiente che l' avviso di convocazione dell’assemblea sia regolarmente comunicato al domicilio di tutti i condomini indipendentemente dalla persona che materialmente provvede alla ricezione dell' atto. Il ricorso viene pertanto ritenuto infondato e rigettato.

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