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L’ibiscus della discordia nel condominio confinante

Sono proprietaria di una casa indipendente, i divisori di confine sono tutti di mia esclusiva proprietà. A pochi centimetri (circa 15) dal divisorio il confinante condominio ha piantato un ibiscus, non rispettando le corrette distanze. Inizialmente (circa 3 anni fa) era una pianta piccola e bassa che però ora è diventata alta sino al balcone del primo piano e il fusto inizia ad essere piuttosto grosso. Ho scritto una mail all'amministratore di condominio chiedendone lo spostamento, essendo preoccupata molto preoccupata per le radici che potrebbero danneggiare il muretto divisorio, ma non ho ricevuto risposte. Come posso procedere?

di Rosario Dolce

La domanda

Sono proprietaria di una casa indipendente, i divisori di confine sono tutti di mia esclusiva proprietà. A pochi centimetri (circa 15) dal divisorio il confinante condominio ha piantato un ibiscus, non rispettando le corrette distanze. Inizialmente (circa 3 anni fa) era una pianta piccola e bassa che però ora è diventata alta sino al balcone del primo piano e il fusto inizia ad essere piuttosto grosso. Ho scritto una mail all'amministratore di condominio chiedendone lo spostamento, essendo preoccupata molto preoccupata per le radici che potrebbero danneggiare il muretto divisorio, ma non ho ricevuto risposte. Come posso procedere?

A cura di Smart24 Condominio

La norma di riferimento, per rispondere alla domanda del lettore, è quella contenuta nell'articolo 892, a mente del quale: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo […]”.

La norma è posta a presidio delle ragioni del vicino, al fine di evitare che l'albero possa arrecargli dei danni legati alla diffusione sul proprio fondo delle radici, oltre che all'ombra genata dalla sagoma della chioma dell'albero stesso.Con riferimento alla pianta indicata dal lettore, va, invece, precisato che l'Ibisco è un genere di pianta facente capo alla famiglia delle Malvacea. Esso comprende piccoli alberi, arbusti e piante erbacee annuali o perenni. Si tratterebbe, pertanto, di un albero di non alto fusto.

Ciò posto, nel caso in cui il piantamento dell'albero sia stato fatto da parte del vicino ad una distanza inferiore al limite prefissato dai regolamenti o dagli usi locali, ovvero da quello segnato dalla norma sopra riportata per il caso in specie (alberi non di alto fusto), il lettore sarà ben in grado di chiederne al proprio “vicino” (più che all'amministratore, che non ha, invece, alcuna legittimazione all'intervento) la relativa estirpazione. In effetti, l'articolo 894 Codice civile prevede che: “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”. Esigere l'estirpazione degli alberi situati ad una distanza diversa da quella legale, è una facoltà concernente il diritto di proprietà, e, dunque, è imprescrittibile, fatta, in ogni caso, salva l'esistenza di una servitù contraria.

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