Condominio

L'origine del danno va sempre verificata anche se il condominio prima del giudizio ha effettuato i lavori

In questo modo implicitamente riconoscendo una sua responsabilità nella produzione del sinistro

di Luca Bridi

La proprietaria di un appartamento ha convenuto in giudizio il condominio ed il proprietario dell'appartamento sovrastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patiti in conseguenza di infiltrazioni d'acqua verificatesi nel suo appartamento. Si sono costituiti i convenuti chiedendo autorizzazione a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione e, in ogni caso, il rigetto delle domande: la vertenza è stata definita con la pubblicazione della sentenza 1908/2021 emessa dal Tribunale di Milano.

Le verifiche preliminari
L'eccezione del condominio di nullità dell'atto di citazione per assenza dell'esposizione dei fatti è infondata in quanto nell'atto di citazione sono allegati, seppur sinteticamente, i fatti oggetto di causa e posti a fondamento della domanda attorea, avendo l'attrice chiaramente allegato che nel proprio appartamento si erano verificate infiltrazioni d'acqua che le avevano cagionato un danno di cui chiede il risarcimento. La relazione del consulente tecnico, inoltre, è stata fondata su un'approfondita attività di osservazione dei luoghi e valutazione dei danni lamentati e le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono state ritenute condivisibili dal giudice, senza la necessità della convocazione del Consulente tecnico d'ufficio a chiarimento né la rinnovazione della consulenza stessa.

I fatti di causa
A cavallo dei mesi di giugno e luglio 2015, nell'appartamento dell'attrice si erano verificate consistenti dannose infiltrazioni d'acqua: tali circostanze non erano mai state specificamente contestate, nella loro storicità, dai convenuti, che soprattutto contendevano sull'identificazione del reale responsabile. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità per le infiltrazioni e i conseguenti danni patiti dall'attrice andassero ascritti esclusivamente al condominio poiché il perito, all'esito delle osservazioni dei luoghi, aveva ritenuto che le infiltrazioni erano state causate «dalla rottura di un tratto della rete di scarico che raccoglie sia le acque meteoriche provenienti dalla copertura sia le acque di scarico provenienti dalla cucina dell'appartamento di proprietà della convenuta».

Emergeva, quindi, che la rottura risultava essersi verificata in un raccordo o snodo su cui si inseriscono sia il tubo proveniente dall'appartamento sia il tubo condominiale che raccoglie l'acqua piovana. Tale accertamento tecnico non è stato contestato dal condominio né in sede di consulenza tecnica, né in comparsa conclusionale sicché è stato ritenuto provato.

I principi di diritto applicabili
Del resto, il punto delle tubazioni dove si era verificata la rottura all'origine delle infiltrazioni era di proprietà condominiale in quanto tubo di raccordo tra tubo di proprietà esclusiva e altro tubo condominiale e, pertanto, rientrante nei beni comuni di cui all'articolo 1117 numero 3 Codice civile, secondo cui sono oggetto di proprietà comune «gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale».

Il tubo che si era rotto si configurava proprio come uno dei “collegamenti” tra impianto idrico condominiale e tubo del singolo condomino e, pertanto, risultava di proprietà condominiale, condividendosi sul punto il principio di cui alla sentenza della Cassazione 778/2012.L'individuazione della causa delle infiltrazioni in tale raccordo condominiale era corroborata altresì dal fatto che il condominio avesse provveduto a riparare lo scarico prima dell'instaurazione del giudizio, ravvisandosi in tale condotta un quantomeno implicito riconoscimento della riconducibilità del tubo danneggiato ai beni condominiali, con conseguente dichiarazione giudiziale di responsabilità ex articolo 2051 Codice civile del condominio, derivando i danni subiti dall'attrice da un bene di proprietà del condominio, sul quale esso esercita poteri di custodia.

L’esclusione della responsabilità della condomina
La natura condominiale del tubo all'origine delle infiltrazioni ha escluso, pertanto, la responsabilità della proprietaria dell'appartamento sovrastante quello dell'attrice, nei cui confronti la domanda dell'attrice è stata rigettata, con assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicurazione.

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