Condominio

La sentenza definitiva copre anche i rapporti tributari e dunque i presupposti per il pagamento Cosap

Nel caso in esame un condominio si opponeva al pagamento della tassa relativi a molti anni addietro

di Rosario Dolce

Un condominio romano proponeva opposizione ad un avviso di pagamento emesso dal Comune capitolino, per mancato, parziale o tardivo versamento di un canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali (Cosap) per griglie ed intercapedini, per l'importo di oltre diecimila euro ad anno di imposta. Il Tribunale di Roma, considerava fondata l'opposizione rilevando che i pregressi giudicati favorevoli e relativi a diverse annualità risalenti del rapporto dedotto in giudizio non erano stati seriamente contestati o smentiti dall'amministrazione comunale.

Riteneva quindi che la domanda di accertamento negativo fosse fondata in quanto le griglie e le intercapedini erano state realizzate contestualmente alla costruzione del fabbricato comune di cui costituivano parte integrante. Osservava che non era avvenuta alcuna occupazione di suolo pubblica ma al contrario l'area privata era stata messa a disposizione del pubblico. Osservava, ancora, che il condominio aveva realizzato le suddette griglie per la migliore utilizzazione dei locali sottostanti al piano stradale su suolo privato prima ed indipendentemente dalla circostanza che il perimetro dello stabile divenisse assimilabile ad un marciapiede ed assoggettato a pubblico passaggio.

La pronuncia della Suprema corte
La causa perviene sotto le scure della Cassazione, che con l'ordinanza 5573 del 1° marzo 2021, conferma la bontà delle superiori argomentazioni. In particolare, «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed la domanda del primo»(Cassazione, sezioni Unite, 13916/2006).

I rapporti tributari
Tale principio risulta applicabile anche ai rapporti di durata in materia tributaria con riguardo all'applicazione di imposte facenti capo ad un periodo temporale differente.L'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai “fatti” non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (quali, ad esempio, la capacità contributiva o le spese deducibili) e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche tese all'applicazione di una specifica disciplina), hanno carattere tendenzialmente permanente.

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