Condominio

La polizza globale fabbricati stipulata dal condominio può ricomprendere danni prodotti da beni privati

Nel caso in esame nella copertura erano compresi anche i danni da conduzione dei 121 appartamenti costituenti l'intero fabbricato

di Selene Pascasi

Se a procurare danni è l'acqua fuoriuscita dal boiler collocato all'interno di un immobile di proprietà esclusiva, il fatto che la polizza assicurativa sia stata stipulata dal condominio è assolutamente irrilevante, dovendosi distinguere il contraente, ossia chi firma il contratto nell'interesse proprio o di altri, dall'assicurato cioè colui che è protetto dall'assicurazione. Lo precisa la Corte di appello di Genova con sentenza numero 45 del 14 gennaio 2021.

La vicenda
Protagonista, il proprietario di un appartamento al pianterreno che – danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dalle tubature idrauliche del piano superiore – cita la titolare per ottenere un risarcimento. Pretesa accolta dal Tribunale che la condanna a versargli circa 5 mila euro bocciando la domanda di manleva che la signora aveva proposto verso la compagnia assicuratrice. Secondo il giudice, il contraente e/o assicurato era il condominio per cui, essendo il danno stato cagionato da un bene esclusivo, la polizza non lo copriva.

La condomina, però, formula appello: è vero, sottolinea, che il contraente della polizza era il condominio ma per il coinvolgimento della compagnia assicuratrice non è essenziale che ci sia corrispondenza tra contraente ed assicurato. Era, quindi, scorretta la soluzione adottata dal Tribunale nell'escludere la copertura trattandosi di danno proveniente da unità privata. Peraltro, la società aveva già risarcito i proprietari di altre abitazioni danneggiate dallo stesso evento. L'assicurazione si difende e ribadisce l'inoperatività della polizza globale fabbricati stipulata dal condominio, relativa soltanto a danni da beni condominiali. Nulla da fare.

Il contenuto del contratto di assicurazione
La Corte accoglie l'appello: la domanda di garanzia era fondata. Dalla copia della polizza risultava che nella copertura erano compresi anche i danni da conduzione dei 121 appartamenti costituenti l'intero fabbricato. Il condominio, inoltre, aveva stipulato delle garanzie aggiuntive per i rischi da conduzione degli alloggi inerenti l'uso del fabbricato, impianti fissi, elettrodomestici e relativi allacciamenti. Ciò significava che la responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua era riconosciut a e compresa nella polizza solo se dipendente da rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e loro allacciamenti.

Ebbene, visto che nella vicenda a causare le infiltrazioni era l'acqua fuoriuscita dal boiler (sicuramente un elettrodomestico), era evidente che – rispettate le condizioni di polizza – la ricorrente era sì legittimata a chiamare in causa la compagnia con cui il condominio aveva pattuito la copertura. E ciò, a prescindere dalla circostanza che a stipularla fosse stato il condominio.

Il contraente e l’assicurato
Effettivamente, conclude la Corte di Genova, va mantenuta distinta la figura del contraente (chi stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone) da quella dell'assicurato (soggetto il cui interesse viene protetto dall'assicurazione). Bocciata pure l'argomentazione della compagnia per cui la polizza coprirebbe solamente i danni derivanti da cose comuni trattandosi di un'assicurazione «per conto altrui o per conto di chi spetta»(articolo 1891 del Codice civile). Queste, le logiche ragioni per cui il Collegio genovese, accolto l'appello e riformata la sentenza del Tribunale, mette nero su bianco il diritto della ricorrente ad essere manlevata dalla società di assicurazione.

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