Condominio

Non è risarcibile la caduta in condominio se mancano i testimoni

Per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti del nesso causale tra lo stato dei luoghi e il sinistro

di Luca Bridi

Un soggetto conveniva in giudizio il condominio presso cui era ubicata la sua sede di lavoro per sentirlo condannare, a norma dell'articolo 2051 Codice civile, al risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro avvenuto all'interno del cortile di pertinenza del predetto condominio, esponendo di essere inciampato, cadendo al suolo e procurandosi lesioni personali. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la chiamata in causa dell'assicurazione dello stabile ed il rigetto delle domande. Disposta l'escussione delle testimonianze, il Tribunale di Milano, con sentenza 1218/2021 ha stabilito che l'attore non avesse provato gli elementi costitutivi della domanda e l'ha quindi rigettata per i motivi più oltre esaminati.

La suddivisione dell'onere della prova
L'attore esponeva di essere inciampato, all'interno del cortile di pertinenza del condominio, mentre rientrava dal turno di lavoro, riconducendo la caduta e le conseguenti lesioni personali che ne sono derivate ad «una buca non visibilmente percepibile», come documentata da fotografie pro dott e: la fattispecie rientrava, dunque, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2051 Codice civile, relativo alla responsabilità per cose in custodia.

La responsabilità oggettiva
Per consolidato orientamento della Cassazione, l'articolo 2051 configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa ed infatti, l'ordinanza 27724/2018 della sezione sesta ha avuto modo di specificare che «il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 Codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, Codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva».

La mancanza della prova inconfutabile
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che non risultasse provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia, ossia l'asserita anomalia della pavimentazione del cortile condominiale e i danni lamentati a seguito della caduta: l'onere di fornire la prova di tale elemento grava sul soggetto danneggiato, secondo il disposto dell'articolo 2697 Codice civile. L'attrice, infatti, non era riuscita ad assolvere a tale onere probatorio, non essendosi raggiunta in giudizio la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro, contestata anche dalle altre parti poiché non era stato possibile ricostruire correttamente la dinamica del sinistro attraverso le testimonianze, in quanto nessuno dei testi aveva visto cadere l'attore e, infatti, nessuno di essi aveva potuto precisare alcunché in merito alla reale dinamica del sinistro.

La sola circostanza risultata era che l'attore fosse a terra vicino ad un avvallamento del piano del cortile di modestissima entità e ciò non poteva comprovare affatto, per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti (come richiesto dall'articolo 2729 Codice Civile), che lo stesso danneggiato fosse caduto in conseguenza della predetta anomalia del piano del cortile.L'inevitabile rigetto della domandaAlla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, quindi, la domanda proposta da parte attrice non è stata accolta, sia in relazione alla responsabilità del condominio per cosa in custodia ex art. 2051 Codice Civile, sia in relazione all'art. 2043 Codice Civile per asserita insidia o trabocchetto; del resto, non solo non era stato provato il nesso di causa tra la condotta e l'evento, ma non era stato neppure provato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

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