Condominio

Parcheggiare l’auto davanti all’ingresso del cantiere: reato di violenza privata in condominio

Nel caso specifico era stato commesso da non condòmini con l’intento di produrre anche un danno morale non solo materiale

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di Giulio Benedetti

Posteggiare l ’auto davanti ad un cantiere, all'interno di un condominio, al fine di impedire l'ingresso degli operai, non è un dispetto, ma un reato come afferma la Cassazione nella sentenza 5434/2021.

I fatti
Il caso trattato riguardava quattro soggetti, due estranei e due condòmini, i quali parcheggiavano sistematicamente le loro autovetture a ridosso dell'ingresso al cantiere edilizio, al fine di impedire l'accesso dei mezzi necessari per eseguire i lavori. La Corte di appello, nei confronti dei condòmini imputati, ha riqualificato l'accusa nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle loro ragioni (articolo 392 Codice penale), mentre condannava i due non condòmini per il reato di violenza privata (articolo 610 Codice penale), poiché non erano legittimati da un diritto ad agire all'interno del condominio.

La decisione
La Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi dei due non condòmini, nei confronti della sentenza, poiché riteneva infondati i motivi di ricorso. I ricorrenti affermavano che la costruzione era abusiva, era stata realizzata in una zona sismica, mediante l'abbattimento di alberi pregiati, realizzando un negativo impatto ambientale ed architettonico, non rispettava le distanze tra le costruzioni ed era composta da due bagni completamente distaccati dall'appartamento, di cui avrebbero dovuto essere una pertinenza. A riprova della dubbia legittimità dell'opera i ricorrenti riferivano le vicende amministrative di mancata autorizzazione dei lavori, ed il giudizio civile con il provvedimento di sospensione dei lavori.

Il giudice di legittimità sosteneva che non gli era concesso di riqualificare diversamente i fatti ascritti agli imputati, sulla base di interessi giuridici addotti in via generica, anche se riferiti alla tutela privata e pubblica del paesaggio e della legittimità dell'agire della parte coinvolta come persona offesa dal reato.

La violenza privata
La giurisprudenza della Cassazione sostiene che non ricorre il reato di ragion fattasi, ma quello di violenza privata, quando l'esplicazione di un'attività costruttiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale. Pertanto, la Corte di appello ha giustamente distinto le posizioni giuridiche dei condòmini dell'edificio, dove si stavano svolgendo i lavori, direttamente coinvolti nel loro diritto di usufruire del parcheggio e delle parti comuni del condomino, dai soggetti che non sono condòmini. Tali soggetti non sono titolari di un diritto azionabile in forma specifica e personale sulla proprietà altrui e non hanno alcuna prerogativa che dipenda immediatamente dall'esercizio della tutela giurisdizionale che si pretende autonomamente promossa con le condotte di reato.

Il giudice di legittimità condivideva la mancata concessione delle attenuanti generiche agli imputati in quanto la loro condotta era stata grave, poiché gli stessi realizzavano i reati per diversi mesi con la finalità non solo di recare alla parte offesa un serio danno patrimoniale, ma anche morale. Invero i ricorrenti tenevano un atteggiamento aggressivo anche in occasione degli interventi delle forze dell'ordine, che avevano indotto gli operai e la proprietà ad interrompere i lavori. La Cassazione respingeva la richiesta di rideterminazione della provvisionale, al risarcimento del danno, trattandosi di una decisone discrezionale del giudice di merito, e condannava i ricorrenti, poiché erano in colpa nell'avere proposto il ricorso inammissibile, a versare, ciascuno, euro tremila alla cassa delle ammende.

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